COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 149 del 23/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO F.C.D. REAL CAMERANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL CAMERANESE/PORTUALI CALCIO ANCONA DEL 20.2.2016 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “C” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 134 del 2.3.2016) RECLAMO F.C.D. REAL CAMERANESE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA REAL CAMERANESE/PORTUALI CALCIO ANCONA DEL 20.2.2016 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “C” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 131 del 26.2.2016)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 149 del 23/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO F.C.D. REAL CAMERANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL CAMERANESE/PORTUALI CALCIO ANCONA DEL 20.2.2016 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “C” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 134 del 2.3.2016) RECLAMO F.C.D. REAL CAMERANESE AVVERSO SANZIONI MERITO GARA REAL CAMERANESE/PORTUALI CALCIO ANCONA DEL 20.2.2016 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “C” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 131 del 26.2.2016) L’arbitro della gara in epigrafe riferiva, nel proprio rapporto, di aver interrotto definitivamente l’incontro nell’intervallo tra il primo ed il secondo tempo, a seguito delle gravi intemperanze dei sostenitori locali, alcuni dei quali tentavano di scavalcare un cancello di accesso agli spogliatoi, della presenza di alcuni estranei nello spazio antistante gli spogliatoi che lo insultavano e lo minacciavano, nonché del grave comportamento minaccioso, intimidatorio ed offensivo tenuto dal dirigente locale Cecconi Juri nei suoi confronti. Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisioni pubblicate sui citati Com. Uff. n. 131 e 134, rigettava il reclamo della F.C.D. Real Cameranese applicando alla stessa la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 3 ed al dirigente Cecconi Juri l’inibizione fino al 31 dicembre 2017. Avverso tali provvedimenti, con separati atti, ha proposto rituale reclamo la F.C.D. Real Cameranese deducendo l’errore tecnico in cui sarebbe incorso l’arbitro nel sospendere definitivamente l’incontro in difetto delle condizioni richieste dalle norme federali vigenti in materia e chiedendo, pertanto, il recupero/ripetizione della gara ingiustamente sospesa, nonché l’annullamento, siccome infondata, della sanzione applicata al proprio dirigente. Infatti, a dire della reclamante: - l’arbitro, forse condizionato da fatti analoghi accaduti la settimana prima in altra gara dallo stesso diretta, sospese definitivamente l’incontro senza assumere alcun provvedimento disciplinare come, invece, avrebbe potuto e dovuto; - il proprio dirigente Cecconi Juri si limitò a protestare, sia pur reiteratamente, nei confronti dell’arbitro, ma senza rifiutarsi di consegnargli le chiavi dello spogliatoio, senza offenderlo né minacciarlo e senza fare alcun gesto di colpirlo, rientrando negli spogliatoi unitamente ai calciatori e dirigenti della propria squadra. Alla richiesta audizione, la reclamante illustrava ulteriormente i motivi del gravame, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riferito che: - nell’intervallo tra il primo ed il secondo tempo, al rientro negli spogliatoi, alcuni calciatori della squadra locale protestarono veementemente nei suoi confronti cosicché decise, per questo, di convocare i capitani delle due squadre; - il dirigente addetto agli ufficiali di gara, Cecconi Juri, allontanato nel corso del primo tempo e posizionatosi davanti agli spogliatoi, inizialmente si rifiutò di consegnargli le chiavi per entrarvi e poi lo minacciò; - due sostenitori locali, aggrappati ad un cancello d’ingresso dalla tribuna agli spogliatoi, lo insultarono e lo minacciarono reiteratamente; - nello spazio antistante gli spogliatoi, oltre al custode, vi erano altre due persone non in distinta che, nonostante la sua specifica richiesta ai dirigenti locali, non vennero allontanati; - oltre ai capitani delle due squadre, convocò anche gli allenatori, comunicando loro che in quelle condizioni era per lui impossibile continuare la gara e chiedendo agli stessi di intervenire, anche allontanando gli estranei ed il dirigente Cecconi Juri; - dopo alcuni minuti, verificato che le sue richieste erano rimaste disattese, chiese di nuovo ad un dirigente ed all’assistente locale di provvedervi e di chiamare le Forze dell’Ordine; gli stessi tuttavia si rifiutarono cosicché decise di sospendere definitivamente l’incontro emettendo il triplice fischio; - dopo ciò, il Cecconi Juri corse verso di lui e lo colpì con un calcio ad una gamba, sia pur senza procurargli dolore; - rientrò quindi nello spogliatoio a lui riservato, chiudendosi dentro poiché i due estranei avevano cercato di entrare. LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE - letti i reclami, riuniti per evidente connessione soggettiva ed oggettiva, ed esaminati gli atti ufficiali di gara; - ascoltati l’arbitro e la reclamante; - udito in camera di consiglio il Giudice relatore; - ritenuto che la decisione dell’arbitro di sospendere definitivamente l’incontro appare pienamente giustificata da quanto avvenuto e, in particolare, dalla situazione creatasi a seguito del sopra descritto comportamento dei dirigenti e sostenitori dell’odierna reclamante; - rilevato pertanto che ai sensi dell’art. 64 delle N.O.I.F. rientrava pienamente nei poteri del direttore di gara la decisione di non far proseguire l’incontro, essendosi verificate le condizioni richieste dalle norme regolamentari per la sua sospensione; - ritenuto che i comportamenti ascritti ai dirigenti e sostenitori locali, oltre a costituire un rischio per l’incolumità dell’arbitro, gli hanno impedito di proseguire a dirigere la gara e, pertanto, hanno avuto influenza determinante sulla regolarità della stessa; - ritenuto, con riferimento all’applicazione del richiamato art. 64 delle N.O.I.F, che la norma in questione, attribuisce all’arbitro la valutazione della situazione di pericolo e tale valutazione va rispettata ove - come nel caso di specie - la stessa sia ancorata a dati obiettivi e scevra da motivazioni personalistiche ed emozionali; - rilevato che, a norma dell’art. 4, 2° comma, del Codice di giustizia sportiva, la F.C.D. Real Cameranese risponde, a titolo di responsabilità oggettiva, della condotta dei propri tesserati e sostenitori, la cui gravità motiva ampiamente la severità delle sanzioni inflitte che pertanto devono essere confermate; - osservato che il dirigente Cecconi Juri non solo non ottemperò all’ordine di allontanamento trattenendosi nell’area antistante gli spogliatoi, a lui inibita, dove indirizzò all’arbitro frasi irriguardose, offensive e minacciose, con ciò alimentando nello stesso comprensibili timori, ma dopo la sospensione definitiva della gara, si rese responsabile di un intollerabile atto di violenza nei confronti dello stesso ufficiale di gara; - ritenuto che tale complessiva condotta osservata dal ridetto dirigente, di notevole gravità perché contraria ai fondamentali principi etici dell’ordinamento sportivo, giustifica pienamente la sanzione applicatagli dal primo Giudice che pertanto merita integrale conferma, risultando non censurabile neppure sotto il profilo di una corretta graduazione della stessa; P.Q.M. la Corte sportiva d’appello, riuniti gli appelli come sopra proposti dalla F.C.D. Real Cameranese, li respinge e dispone l’incameramento delle relative tasse. Ai sensi del comma 4bis dell’art. 16 del Cgs si specifica che la sanzione inflitta al dirigente Cecconi Juri, siccome riguardante condotta violenta nei confronti dell’ufficiale di gara, va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative, a carico della società di appartenenza del tesserato, deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare tali episodi.
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