COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 24 Marzo 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 20/10/2015 (prot.n.3668/995/pf 14-15/SS/fda) nei confronti di: 1) –Sig. De Luca Domenico Presidente Soc. ASD Centro Sociale Giovanile 2) – Soc. Ass. Centro Sociale Giovanile; per rispondere: -il primo, della violazione e dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art.1 bis comma 1 del C.G.S. con riferimento all’art.38, comma 1, delle N.O.I.F. e agli artt. 34 e 38 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere, nella stagione Sportiva 2014/2015, affidato (in assenza di tesseramento, la conduzione tecnica della ASD Centro Sociale Giovanile, partecipante al Campionato Regionale Calcio a Cinque – Juniores Girone B) al sig. Natalino Calabria, l’incarico di allenatore indicandolo nelle distinte delle gare rispettivamente disputate il 3.11 e il 17 Dicembre 2014 e per averlo indicato anche quale dirigente accompagnatore nella gara del 19 Gennaio 2015, peraltro, non compilata alla voce allenatore; -la seconda: a titolo di responsabilità diretta per i comportamenti posti in essere nella stagione calcistica 2014/2015 dal proprio Presidente e legale rappresentante

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 24 Marzo 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con nota del 20/10/2015 (prot.n.3668/995/pf 14-15/SS/fda) nei confronti di: 1) –Sig. De Luca Domenico Presidente Soc. ASD Centro Sociale Giovanile 2) – Soc. Ass. Centro Sociale Giovanile; per rispondere: -il primo, della violazione e dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art.1 bis comma 1 del C.G.S. con riferimento all’art.38, comma 1, delle N.O.I.F. e agli artt. 34 e 38 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere, nella stagione Sportiva 2014/2015, affidato (in assenza di tesseramento, la conduzione tecnica della ASD Centro Sociale Giovanile, partecipante al Campionato Regionale Calcio a Cinque – Juniores Girone B) al sig. Natalino Calabria, l’incarico di allenatore indicandolo nelle distinte delle gare rispettivamente disputate il 3.11 e il 17 Dicembre 2014 e per averlo indicato anche quale dirigente accompagnatore nella gara del 19 Gennaio 2015, peraltro, non compilata alla voce allenatore; -la seconda: a titolo di responsabilità diretta per i comportamenti posti in essere nella stagione calcistica 2014/2015 dal proprio Presidente e legale rappresentante FATTO Con raccomandata AR del 18/12/2015 il Tribunale Federale Territoriale disponeva la convocazione dei deferiti per l’udienza del 18/1/2016 alla quale compariva solo l’avv. Paolo Mormando per la Procura Federale mentre il sig. De Luca Domenico e la soc. Ass. Centro Sociale Giovanile facevano pervenire in data 18/1/2016 via email una richiesta di rinvio della prescritta udienza a causa di “difficoltà di circolazione causa abbondante nevicata”. Il Procuratore Federale, non si opponeva al differimento e il Tribunale Federale Territoriale, preso atto, rinviava la trattazione del procedimento al 29/2/2016 disponendo la sospensione dei termini di cui all’art.34 bis comma 5 C.G.S. con effetto immediato. All’udienza succitata del 29/2/2016, preliminarmente le parti innanzi deferite dichiaravano di aver raggiunto l’intesa con la Procura Federale ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’art.23 comma 2 Codice Giustizia Sportiva così ridotte: -per il sig. De Luca Domenico la inibizione per mesi uno e l’ammenda di €100,00; -per la soc. Ass. Centro Sociale Giovanile l’ammenda di €200,00; Il succitato accordo veniva quindi trasmesso a cura della Procura Federale ai sensi dell’art.23 c.2 del CGS (per l’esame) al Procuratore Generale dello Sport il quale con una nota del 10 marzo 2016 (prot. n.02196) testualmente dichiarava “Nulla osserva”. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale Puglia: -esaminati gli atti innanzi citati e preso atto di quanto dichiarato dal Procuratore Generale dello Sport; -ritenuta corretta la qualificazione dei fatti così come formulata dalle parti; -ritenute congrue le sanzioni indicate dalle stesse succitate parti d’intesa fra loro; -visto e applicato l’art.23 c.2 C.G.S.; -a scioglimento della riserva e della sospensione di cui al verbale d’udienza del 18/1/2016 DISPONE 1) l’applicazione delle seguenti sanzioni: - per il sig. De Luca Domenico la inibizione per mesi 1 (uno) e l’ammenda di €100,00; - per la società A.,S.D. CENTRO SOCIALE GIOVANILE l’ammenda di € 200; 2) dichiara pertanto chiuso e definito il procedimento nei confronti dei deferiti.
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