COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 24 Marzo 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara: A.S.D. LEPORANO – A.S.D. REAL SAN GIORGIO del 13 Febbraio 2016. (Reclamo della A.S.D. REAL SAN GIORGIO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda € 400.00 e squalifica calciatori ARGENTIERI Andrea e OLINDO Ettore di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 61 in data 18/2/2016 del Comitato Regionale Puglia)

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 24 Marzo 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara: A.S.D. LEPORANO – A.S.D. REAL SAN GIORGIO del 13 Febbraio 2016. (Reclamo della A.S.D. REAL SAN GIORGIO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda € 400.00 e squalifica calciatori ARGENTIERI Andrea e OLINDO Ettore di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 61 in data 18/2/2016 del Comitato Regionale Puglia) - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - udito il rappresentante della ricorrente; - effettuati i necessari accertamenti; sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; rilevato che non è impugnabile il provvedimento disciplinare adottato dal Primo Giudice nei confronti del calciatore OLINDO Ettore ai sensi dell’art. 45 n. 3 lettera a Codice di Giustizia Sportiva; considerato che il comportamento del calciatore ARGENTIERI Andrea è risultato essere antisportivo e relativamente violento nei confronti di un avversario per cui adeguata si appalesa la squalifica per n. 4 giornate (già scontate); rilevato pertanto che non è risultato accertato che a colpire la porta dello spogliatoio dell’arbitro (mentre lo stesso si trovava all’interno) fossero stati calciatori e/o sostenitori della società A.S.D. REAL SAN GIORGIO per cui va revocato il provvedimento dell’ammenda così accogliendo parzialmente il ricorso. P.Q.M. D E L I B E R A Dichiararsi inammissibile il reclamo proposto per il calciatore OLINDO Ettore; Ridursi a 4 giornate (già scontate) la squalifica inflitta al calciatore ARGENTIERI Andrea; revocarsi l’ammenda di € 400.00; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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