COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 24 Marzo 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara: A.S.D. REAL FOGGIA – A.S.D. NUOVA DAUNIA del 6 Marzo 2016. (Reclamo della A.S.D. NUOVA DAUNIA in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore MASCIA Mauro di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 36 in data 10/3/2016 della Delegazione Provinciale di Foggia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 24 Marzo 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara: A.S.D. REAL FOGGIA – A.S.D. NUOVA DAUNIA del 6 Marzo 2016. (Reclamo della A.S.D. NUOVA DAUNIA in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico del calciatore MASCIA Mauro di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 36 in data 10/3/2016 della Delegazione Provinciale di Foggia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti; - ritenuto che dagli accertamenti eseguiti è risultato che il comportamento del calciatore MASCIA Mauro è risultato gravemente irriguardoso e antisportivo nei confronti dell’arbitro per cui adeguata si appalesa la sanzione della squalifica al 30/6/2016. P.Q.M. D E L I B E R A Ridursi al 30/6/2016 la squalifica inflitta al calciatore MASCIA Mauro; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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