COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 313 CSAT 28 DEL 29 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 169/A C.S.D. CITTA’ DI ACI CATENA (CT) Avverso ammenda di € 750,00; inibizione fino al 15/10/2016 a carico del dirigente sig. Salvatore Ponticello; avverso inibizione fino al 15/07/2016 a carico dei dirigenti sigg. Francesco Caruso e Edoardo Luciano Clienti; squalifica per sei gare a carico del calciatore sig. Giovanni Spadaro; squalifica per due gare a carico del calciatore sig. Salvatore Vinciguerra – Campionato 1° Cat. Girone “E”, gara Città di Aci Catena/Real Adrano del 13/03/2016 – C.U. n. 295 del 15/03/2016.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 313 CSAT 28 DEL 29 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 169/A C.S.D. CITTA’ DI ACI CATENA (CT) Avverso ammenda di € 750,00; inibizione fino al 15/10/2016 a carico del dirigente sig. Salvatore Ponticello; avverso inibizione fino al 15/07/2016 a carico dei dirigenti sigg. Francesco Caruso e Edoardo Luciano Clienti; squalifica per sei gare a carico del calciatore sig. Giovanni Spadaro; squalifica per due gare a carico del calciatore sig. Salvatore Vinciguerra - Campionato 1° Cat. Girone “E”, gara Città di Aci Catena/Real Adrano del 13/03/2016 - C.U. n. 295 del 15/03/2016. Con rituale tempestivo gravame il C.S.D. Città di Acicatena ha impugnato le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportate sostenendo, in buona sintesi, che la sanzione dell’ammenda è incongrua non essendosi tenuto conto del fattivo comportamento dei dirigenti, circostanza questa che è riferibile anche per le sanzioni inflitte agli stessi. Per ciò che attiene la sanzione inflitta al calciatore sig. Giovanni Spadaro, che per l’occasione rivestiva la carica di capitano, questi non risulta essere accusato di nulla anzi al contrario ha cercato di proteggere il direttore di gara, mentre per ciò che attiene alla squalifica inflitta al calciatore sig. Vinciguerra la Società ne chiede una riduzione in relazione al fatto che era appena entrato sul terreno di gioco e che quello commesso era il primo fallo di gioco. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 45 comma 3 lett. a) del C.G.S., il capo del gravame relativo alla squalifica a carico del calciatore sig. Salvatore Vinciguerra. Nel merito letto il referto di gara, che ai sensi dell’art 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova dei comportamenti dei tesserati in occasione delle gare, rileva che al 26 del 2° tempo è stato allontanato dal terreno di giuoco il dirigente sig. Ponticello Salvatore per comportamento offensivo nei confronti del direttore di gara. Una volta uscito dal terreno di giuoco, il predetto dirigente si posizionava dietro il cancello che immette nello spiazzo antistante gli spogliatoi, da dove ha continuato tenere un comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro. Al termine della gara, inoltre, il sig. Salvatore Ponticello faceva ingresso sul terreno di gioco tentando di aggredire il direttore di gara, venendo inizialmente bloccato da alcuni tesserati del Città di Aci Catena. Tuttavia riusciva a divincolarsi reiterando il tentativo di aggressione. L’arbitro a questo punto cercava di raggiungere velocemente il proprio spogliatoio, ma una volta arrivato dinanzi alla porta d’ingresso veniva raggiunto oltre che dal sig. Salvatore Ponticello, anche dal sig. Francesco Caruso, dal capitano sig. Giovanni Spadaro, dall’assistente arbitrale sig. Edoardo Luciano Clienti e dall’allenatore sig. Salvatore Giuffrida, nonché da altri due calciatori della medesima squadra che non riusciva a riconoscere, i quali tutti assumevano un comportamento minaccioso nei suoi confronti. E’ in tale frangente che l’arbitro è stato raggiunto da un pugno sulla parte destra della fronte, sferratogli da persona non identificata, che lo faceva stramazzare a terra. Solo il sig. Salvatore Giuffrida prestava la dovuta assistenza al direttore di gara. A seguito di tale aggressione l’arbitro era costretto a ricorrere alle cure mediche del pronto soccorso dell’Ospedale di Modica dove gli venivano riscontrate lesioni guaribili in sette giorni s.c. Alla luce di quanto sopra le sanzioni a carico dei sig.ri Salvatore Ponticello, Francesco Caruso e Edoardo Luciano Clienti risultano congrue e, conseguentemente, non suscettibili di alcuna riduzione relativamente a quanto dagli stessi commesso. Di contro deve essere rideterminata in termini più equi la squalifica a carico del calciatore sig. Giovanni Spadaro come da dispositivo, dovendosi tenere conto nella sua quantificazione della mancata dovuta assistenza al direttore di gara e dell’aggravante del ruolo ricoperto. Parimenti va accolto il reclamo relativo alla sanzione dell’ammenda che deve essere rideterminata nel minimo edittale di cui all’art. 14 C.G.S. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in quattro gare la squalifica a carico del calciatore sig. Giovanni Spadaro ed in € 500,00 l’ammenda, confermando nel resto l’impugnato provvedimento. Per l’effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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