COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 313 CSAT 28 DEL 29 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 176/A U.S.D. CITTA’ DI GIULIANA (PA) Avverso ammenda di € 100,00; inibizione fino al 05/04/2016 del dirigente sig. Aldo Bellingardo; squalifica per quattro gare del calciatore sig. Antonino Martino – Campionato 1° Cat. Girone “A”, gara Calcio Salemi/Città di Giuliana del 19/03/2016 – C.U. n. 310 del 23/03/2016.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 313 CSAT 28 DEL 29 MARZO 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 176/A U.S.D. CITTA’ DI GIULIANA (PA) Avverso ammenda di € 100,00; inibizione fino al 05/04/2016 del dirigente sig. Aldo Bellingardo; squalifica per quattro gare del calciatore sig. Antonino Martino - Campionato 1° Cat. Girone “A”, gara Calcio Salemi/Città di Giuliana del 19/03/2016 - C.U. n. 310 del 23/03/2016. Con tempestivo appello l’U.S.D. Città di Giuliana “segnala la situazione di reale pericolo per l’incolumità dei calciatori e dei dirigenti presenti venutasi a creare al 47° del secondo tempo dopo uno scontro tra due calciatori a bordo campo …”, per effetto di un’aggressione subita da tifosi e calciatori avversari. Per l’effetto la Società appellante, “visto il clima surreale di intimidazione dopo le aggressioni”, chiede il riesame delle sanzioni a proprio carico, ritenute eccessive e inadeguate alla Società avversaria rispetto ai fatti realmente accaduti. Chiede inoltre che venga inflitta al Salemi la punizione sportiva della perdita della gara e l’audizione del dirigente sig. Aldo Bellingardo, rimasto leso a seguito dell’aggressione di cui sopra. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente rileva che l’appello è inammissibile ai sensi dell’art. 45 n° 3 lettere b e d) C.G.S., in relazione alla sanzione della inibizione a carico del dirigente sig. Aldo Bellingardo e alla sanzione dell’ammenda. Il citato articolo stabilisce infatti la non impugnabilità delle sanzioni della inibizione inferiori a un mese e delle sanzioni pecuniarie inferiori a € 150,00 per le società partecipanti al campionato di prima categoria. L’appello è parimenti inammissibile per ciò che attiene alla chiesta punizione sportiva di perdita della gara, trattandosi di istanza che proviene solo in questa sede e che non è stata preceduta da analoga richiesta in primo grado, da proporsi nei modi e termini di regolamento. Va inoltre rigettata la richiesta di audizione del dirigente sig. Aldo Bellingardo, per le suesposte ragioni d’inammissibilità e nel contempo trattandosi di soggetto inibito e pertanto non legittimato a rappresentare la società, né risultando lo stesso proponente del gravame. Nel merito, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 47’ del 2° tempo il giocatore n. 11 della Soc. Salemi, precedentemente espulso e che si trovava nello spazio antistante gli spogliatoi, “raccoglieva la palla arrivata lì e la tratteneva con il chiaro intento di non permettere una rapida ripresa del gioco. Il giocatore n° 3 della Soc. Città di Giuliana sig. Antonino Martino, usciva di corsa dal terreno di gioco e si dirigeva verso il sig. Dario Cangemi e una volta raggiunto lo colpiva con un pugno in faccia facendolo cadere a terra”. A questo punto si scatenava una rissa e anche il sig. Martino, colpito da due avversari, cadeva a sua volta. La gara, per l’episodio descritto sopra ed altri qui non rilevanti, rimaneva sospesa per venti minuti. In ragione di quanto sopra, il proposto gravame può trovare solo parziale accoglimento, limitatamente alla sanzione a carico del sig. Antonino Martino, avuto riguardo al disposto di cui all’art. 19 comma 4 lettera b) C.G.S., che stabilisce la sanzione minima della squalifica per tre gare nell’ipotesi di condotta violenta nei confronti di avversari, in mancanza di ulteriori elementi che ne possano giustificare un aggravamento. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, dichiara inammissibile l’appello in relazione alla sanzione dell’ammenda di € 100,00 ed alla inibizione fino al 05/04/2016 del dirigente sig. Aldo Bellingardo e dispone contenersi in tre gare la squalifica a carico del calciatore sig. Antonino Martino. Per l’effetto, senza addebito della tassa reclamo non versata.
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