COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°40 del 24 marzo 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale U.S.D. PALAU (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 37 del 03.03.2016. Gara Palau / Azzanì del 27.02.2016.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°40 del 24 marzo 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale U.S.D. PALAU (Campionato di 2^ Categoria) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 37 del 03.03.2016. Gara Palau / Azzanì del 27.02.2016. La Società Palau ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, ha disposto la squalifica per sette giornate di gara del calciatore Montalti Alessandro perché “al termine della gara correva verso l’arbitro ricoprendolo di ingiurie e minacce; quindi tentava di colpirlo con alcuni pugni che questi riusciva a schivare; veniva bloccato dai compagni di squadra e condotto a viva forza negli spogliatoi; mentre attendeva il traghetto per fare rientro a casa, l’arbitro scorgeva il medesimo, che si accompagnava a tre sconosciuti, i quali in coro lo ingiuriavano ripetutamente, minacciandolo che, se la squalifica fosse stata superiore alle quattro giornate, l’avrebbero picchiato”. La Società reclamante chiede di ridurre la squalifica, escludendo che il calciatore abbia ingiuriato, minacciato o tentato di sferrare pugni all’arbitro e sostenendo che il medesimo si sia limitato a protestare a lungo a fine gara per l’ammonizione ricevuta. Tale richiesta è stata ribadita dal rappresentante della società Palau nel corso dell’audizione nanti la Corte. La Corte, letti gli atti del procedimento, ritiene che i fatti così come descritti dal direttore di gara nel suo referto, descrivano una condotta ingiuriosa e minacciosa da parte del Montalti che non ha superato la soglia della violenza. Per tali motivi, la Corte ritiene che la squalifica debba essere equamente ricompresa nel termine di tre giornate. La Corte, pertanto, in accoglimento del reclamo DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Montalti Alessandro da sette a tre gare. Dispone la restituzione della tassa.
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