COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°40 del 24 marzo 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale POL. AUDAX ALGHERESE(Campionato Regionale Allievi) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 37 del 03.03.2016. Gara Audax Algherese / Usinese del 28.02.2016.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°40 del 24 marzo 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale POL. AUDAX ALGHERESE(Campionato Regionale Allievi) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 37 del 03.03.2016. Gara Audax Algherese / Usinese del 28.02.2016. La Società Audax Algherese ha proposto rituale reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo con la quale: “visto il referto arbitrale della gara in epigrafe, e rilevato che: - al 41° minuto del secondo tempo, l’arbitro espelleva dal campo Scarpa Giambattista (n° 6 Usinese), reo di aver spintonato un avversario in reazione a un fallo subito; - mentre il predetto calciatore, dopo la notifica dell’espulsione si apprestava a raggiungere gli spogliatoi, un gruppo di sostenitori della società Audax Algherese si avvicinava alla rete di recinzione e lo ingiuriava; - a seguito di ciò, alcuni tifosi della società Usinese reagivano nei confronti dei predetti sostenitori avversari, rivolgendo nei loro riguardi ingiurie e minacce; tale alterco si protraeva per alcuni minuti e nel frattempo i calciatori di entrambe le squadre si recavano negli spogliatoi, benchè mancassero ancora due minuti prima del termine della gara; - accortosi di ciò, il direttore di gara convocava i dirigenti di entrambe le squadre per invitarli a riprendere il gioco per la disputa dei restanti minuti di gara, non ravvisando evidentemente situazioni ostative al proseguimento dell’incontro; - acquisita la disponibilità da parte della società Usinese a riprendere l’incontro, il direttore di gara riceveva un diniego da parte della società Audax Algherese, che rifiutava di far rientro sul terreno di gioco, ritenendo che non vi fossero le condizioni per continuare la gara per via del clima di nervosismo creatosi; considerato che la responsabilità della definitiva sospensione della gara è da ascrivere senza dubbio al comportamento della società Audax Algherese, cha abbandonava il terreno di gioco senza farvi più rientro, senza dare ragioni giustificative; ai sensi dell’articolo 53, comma 2°, delle NOIF e dell’articolo 17 del C.G.S. DELIBERA di infliggere a carico della società Audax Algherese la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 3 a 0 e la penalizzazione di un punto in classifica; di inibire a tutto il 17.03.2016 il dirigente accompagnatore ufficiale Olivieri Giovanni (AudaxAlgherese), in qualità di rappresentante della società per la responsabilità in merito alla rinuncia alla prosecuzione della gara; di sanzionare le società Audax Algherese e Usinese con l’ammenda di Euro 50,00 per le intemperanze dei propri sostenitori”. La società reclamante ha contestato lo svolgimento dei fatti, sia, quello esposto nella delibera del Giudice Sportivo, sostenendo che, a seguito dell’alterco avvenuto negli spalti del campo di gioco tra tifosi, il direttore di gara, avvedutosi dell’episodio, avrebbe portato il fischietto alla bocca, facendo tre fischi; per tale motivo i componenti delle due squadre si sarebbero diretti verso gli spogliatoi, contestualmente; sia all’arbitro, che avrebbe manifestato ai dirigenti la volontà di chiudere la gara anzitempo visti i fatti avvenuti fuori dal recinto di gioco. La reclamante osserva che nulla lasciava intuire l’intenzione dell’arbitro di riprendere la gara e che quest’ultimo non ha interpellato il dirigente accompagnatore delle sue intenzioni di riprendere la gara. Pertanto la società Audax Algherese chiede che, in riforma della decisione del Giudice Sportivo, la gara venga omologata col risultato acquisito sul campo, ovvero, in subordine, venga ripetuta per errore tecnico da parte del direttore di gara. La Corte di Appello Sportiva, letti gli atti del procedimento, ed in particolare il referto arbitrale, e sentito personalmente il direttore di gara, rileva che quest’ultimo ha confermato il proprio rapporto, ed in particolare ha negato di avere emesso i tre fischi indicanti il termine della gara, ed anzi ha riferito di avere più volte sollecitato gli atleti delle due società a rientrare in campo, avendo ricevuto la disponibilità della Usinese e il diniego dell’Audax Algherese, motivato dall’esistenza di motivi di tensione tra i giocatori che avrebbero potuto fare degenerare la partita. La Corte d’Appello Sportiva – ricordato che, ai sensi dell’articolo 35, comma 1°, n° 4 del C.G.S., i rapporti dell’arbitro ed i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare – che, in questo caso, l’esposizione del direttore di gara nel referto e nell’allegato supplemento, confermata nel corso dell’audizione è chiara e priva da contraddizioni, di modo che i fatti descritti dall’arbitro devono ritenersi pienamente provati, non avendo la reclamante allegato elementi suscettibili di inficiare quanto riportato dal direttore di gara. Per questi motivi, la Corte d’Appello Sportiva respinge il reclamo e conferma la decisione del Giudice Sportivo e dispone l’incameramento della tassa.
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