COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 54 del 24/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo proposto dall’U.S.D. Audace Legnaia e dal calciatore Filippo Belli con il quale si impugna la decisione del G.S.T. che ha inflitto a quest’ultimo la sanzione disciplinare della squalifica per 4 (quattro) giornate. (C.U. n. 47/2016).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 54 del 24/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Reclamo proposto dall’U.S.D. Audace Legnaia e dal calciatore Filippo Belli con il quale si impugna la decisione del G.S.T. che ha inflitto a quest’ultimo la sanzione disciplinare della squalifica per 4 (quattro) giornate. (C.U. n. 47/2016). Il tempestivo reclamo pervenuto in data 4 marzo 2016 impugna la decisione indicata in oggetto assunta con la seguente motivazione: “Espulso per grave fallo di gioco, alla notifica rivolgeva frase irriguardosa al D.G.. Sanzione aggravata per la qualifica di capitano rivestita al momento del fatto.” Ritiene la reclamante, confrontando il rapporto di gara con la decisione impugnata, che non sussistano gli elementi per l’applicazione dell’art. 19, c. 4, del C.G.S. che afferma essere stato applicato dall’Arbitro. Ciò asserisce rilevando che si è trattato di un normale fallo di gioco, come dimostra il fatto che il calciatore colpito abbia ripreso, dopo le cure necessarie, il corso della gara. Per quanto riguarda il comportamento tenuto dal Calciatore nei confronti del D.G. il reclamo ne riconosce il contegno irriguardoso, così come per le frasi proferite che ritiene avere lieve entità, definendole “…prive di offese tali da essere equiparate in sede di misurazione della sanzione a frasi ingiuriose e/o minacciose ex art. 19, c. 4, lettera a) CGS.” Nel commentare l’aggravante contestata dal G.S. per rivestire il Calciatore, al momento del fatto, la qualifica di capitano della squadra, afferma non essere state tenute in considerazione le attenuanti costituite sia dalle scuse presentate al D.G. ed al calciatore avversario nel dopo gara, sia l’assenza, nel comportamento tenuto, di una recidiva stante i suoi trascorsi disciplinari. Cita una serie di decisioni con le quali, asserisce, lo stesso Giudice ha assunto provvedimenti più blandi per comportamenti più gravi e, previa l’audizione personale sia del proprio rappresentante che del Calciatore, chiede che la sanzione venga ridotta a due giornate di squalifica, una per fallo di gioco commesso in assenza di violenza ed altra per la condotta irriguardosa tenuta nei confronti dell’Arbitro. Infine con nota pervenuta in data 15 marzo u.s. la Società reclamante, rilevato che il C.R.T. ha disposto il recupero infrasettimanale di una gara alla quale essa aveva partecipato e che era stata sospesa, “invita” la Corte ad anticipare l’udienza di merito onde evitare che il Calciatore sconti l’intera squalifica prima della data di convocazione. Nel corso dell’audizione si ribadivano le argomentazioni e si confermavano le richieste riportate sul reclamo. Esaminati gli atti il Collegio respinge il reclamo. In via preliminare, ed in riferimento all’anticipazione dell’udienza di discussione, si osserva che il Collegio è sensibile alle richieste avanzate dalle Società nell’ambito del giudizio sportivo purché esse siano proceduralmente corrette e tengano conto delle esigenze di carattere istruttorio e dei tempi tecnici necessari per l’approntamento del giudizio. Nel caso di specie la Corte, acquisito il supplemento al rapporto di gara che l’Arbitro ha reso dopo aver ricevuto in visione il reclamo, ha fissato l’udienza di discussione per la data odierna. Il C.R.T., con il C.U. n. 50 pubblicato in data 10 marzo, ha disposto che il recupero infrasettimanale al quale la Società Audace era interessata avvenisse per il giorno 16 marzo. La richiesta di anticipo formulata, trasmessa in data 14 marzo, è stata ricevuta dalla Segreteria della Corte il successivo giorno 15, rendendo materialmente impossibile comporre e convocare il Collegio per la stessa data. Ben diversamente si sarebbe potuto operare se la richiesta di anticipazione del giudizio fosse stata inviata, se non lo stesso giorno 10, il successivo giorno 11 in modo da consentire, in tempo utile, sia la costituzione del Collegio che la convocazione delle parti. Entrando nel merito della vicenda la Corte esamina le argomentazioni poste a base del reclamo per rilevare quanto segue: il Calciatore Belli è stato espulso per avere, sia pure in azione di gioco, colpito in scivolata la tibia di un avversario. Tale gesto è stato ritenuto dal D.G. –– atto di condotta antisportiva e, per ciò stesso, passibile di espulsione, come chiaramente indicato con il richiamo alla regola n.12 del gioco del calcio che l’Ufficiale di gara pone a base del supplemento di rapporto richiesto da questo Giudice. E’ ancora da rilevare in merito che l’assenza di conseguenze lesive specifiche, citata dalla reclamante, è argomento irrilevante dato che ove queste si fossero verificate la sanzione sarebbe stata ben più grave in applicazione di quanto disposto dalle lettere b) e c) dell’art. 19 citato recanti, rispettivamente, i minimi edittali con squalifica di tre e cinque giornate. L’espulsione, in applicazione del comma 2 dell’art. 45 del C.G.S., è sanzionata con la squalifica automatica di una giornata di gara. Come riconosciuto in sede di reclamo, il Calciatore Belli ha usato frasi irriguardose nei confronti del D.G. e tale comportamento è da sanzionare proprio dalla norma citata a difesa (art. 19 lettera a) che equipara il comportamento irriguardoso a quello minaccioso e viene sancito con la squalifica per due giornate di gara. Il G.S. ha quindi inflitto un’altra giornata di squalifica per il rivestire il Belli, al momento del fatto, la funzione di capitano, circostanza questa confermata dalla lista di gara ove egli è indicato come vice capitano fino al 33 del I tempo allorché il capitano (Pierattini) è stato sostituito. La decisione impugnata è quindi meritevole di integrale conferma. P.Q.M. la C.S.A.T. pronunciandosi definitivamente respinge il reclamo e dispone l’acquisizione della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it