COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 54 del 24/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 115 stagione sportiva 2015 – 2016 Gara Rosignano Sei Rose vs Alabastri Volterra (0-2) del 21/02/2016. Campionato di Promozione. In C.U. n.47 del 25/02/2016 C.R.T.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 54 del 24/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 115 stagione sportiva 2015 – 2016 Gara Rosignano Sei Rose vs Alabastri Volterra (0-2) del 21/02/2016. Campionato di Promozione. In C.U. n.47 del 25/02/2016 C.R.T. Reclama la società Rosignano Sei Rose avverso la squalifica fino al 25/02/2016 inflitta dal G.S. al calciatore Modica Samuele il quale “Espulso per doppia ammonizione, alla notifica si avvicinava al D.G. sino ad appoggiare il petto a contatto con quello dell’arbitro. Allontanato dai propri compagni di squadra, rivolgeva al D.G. frasi irriguardose”. La ricorrente ritiene sproporzionata la sanzione inflitta al proprio tesserato contestando il contenuto del rapporto arbitrale. Sostiene che a seguito di un campo ai limiti della praticabilità, il calciatore dopo la prima ammonizione si è diretto verso l’arbitro per chiedere spiegazioni e, nella foga del momento, ha accidentalmente sfiorato l’arbitro. Chiede che il calciatore venga sentito dalla Corte anche in confronto diretto con l’arbitro. Chiede infine una riduzione della sanzione. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma quanto evidenziato in prime cure sostenendo la volontarietà del gesto del calciatore nei suoi confronti “ …si dirigeva con fare minaccioso verso di me, con irruenza tale da venire con il petto in contatto con me”. Conferma altresì le frasi ingiuriose. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo. In via preliminare, in ordine alle istanze istruttorie proposte dalla ricorrente il Collegio rileva che la mancata sottoscrizione del reclamo da parte del calciatore impedisce la sua presenza in udienza (art. 34 comma 6 del C.G.S.). Circa la richiesta di confronto con l’arbitro rileva l’assoluta impossibilità di tale opportunità in quanto vietata dalle norme del C.G.S.(art. 34 comma 5 del C.G.S.). Per quanto attiene il merito della vicenda, la versione fornita dall’arbitro appare chiara e inequivocabile. Da evidenziare inoltre che per la parte di sanzione riferita alle frasi irriguardose pronunciate nei confronti del D.G. non vi è traccia di contestazione nel reclamo di parte. In punto di quantificazione della sanzione la stessa appare congrua relativamente ai fatti ascritti, P.Q.M. La C.S.A.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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