COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 54 del 24/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 122 stagione sportiva 2015 / 2016 Oggetto: Reclamo della Società Atletico Etruria A.S.D. avverso la squalifica del calciatore Monti Mirko per tre gare (C.U. n. 48 del 3/03/2016)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 54 del 24/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 122 stagione sportiva 2015 / 2016 Oggetto: Reclamo della Società Atletico Etruria A.S.D. avverso la squalifica del calciatore Monti Mirko per tre gare (C.U. n. 48 del 3/03/2016) Il G.S.T. motivava così la sanzione irrogata nei confronti del tesserato indicato in epigrafe con riferimento ai fatti accaduti nel corso della gara casalinga, disputata in data 28 febbraio 2016, tra la ricorrente e la squadra ospitante Sanromanese Valdarno: “Per frase irriguardosa verso il D.G. e per aver bestemmiato”. Avverso tale decisione la Società in epigrafe proponeva rituale reclamo non contestando la bestemmia ma escludendo la sussistenza della frase irriguardosa. Richiamando la correttezza e la lealtà del giocatore rammenta che lo stesso avrebbe successivamente rivolto, all'interno dello spogliatoio arbitrale, le sue scuse al D.G. e pertanto insiste invocando una riduzione della squalifica comminata. Il reclamo non può trovare accoglimento. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale non può accogliere le tesi difensive dedotte in ragione delle indicazioni offerte dal D.G. nel supplemento espressamente richiesto; nel documento l'arbitro conferma che la bestemmia fu preceduta da una domanda con la quale il giocatore chiedeva, in modo volgare, quanto sarebbe durata la gara utilizzando un termine (lo ricordiamo, volgarmente identificativo dell'apparato genitale maschile) oggettivamente irriguardoso. E' evidente che l'espressione sia obiettivamente insolente ed irrispettosa e che non sia possibile ritenere la medesima, sebbene spesso usata nel linguaggio di persone poco civili o troppo arrabbiate, esente da una indubbia accezione negativa, scortese ed impertinente. Risulta invece evidente a chiunque che pronunziare tali frasi e tali parole suscita inevitabilmente nel soggetto passivo sensazioni sgradevoli con verosimili reazioni, quantomeno verbali, analoghe a quelle utilizzate, andando a degradare il possibile civile confronto su livelli certamente non corretti, leali o probi. Per quanto attiene alla frase pronunciata occorre precisare che l'art. 19 comma 4 del C.G.S, titolato “Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società”, così recita: “Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”. La sola condotta irriguardosa è quindi meritevole di sanzione determinata nel suo minimo. Peraltro tutti i rilievi contenuti nel rapporto di gara e riferiti alla bestemmia sono stati confermati dal D.G. che, nel supplemento di rapporto – pur confermando la successiva condotta del giocatore - ha ribadito la condotta descritta nel rapporto di gara e non contestata nel reclamo. Pertanto la sanzione applicata dal G.S.T. risulta corretta e contenuta nel minimo edittale in ragione della doppia violazione (bestemmia e frase irriguardosa). P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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