COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 54 del 24/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 118 stagione sportiva 2015/2016 Oggetto: reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Gialloblu Figline avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Basagni David fino al 25/06/2016 (C.U. n. 47 del 25/02/2016).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 54 del 24/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 118 stagione sportiva 2015/2016 Oggetto: reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Gialloblu Figline avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Basagni David fino al 25/06/2016 (C.U. n. 47 del 25/02/2016). Il G.S.T. applicava a Basagni David la sanzione oggi reclamata, con riferimento ai fatti accaduti nel corso della gara esterna disputata in data 20 febbraio 2016 tra la Società Pontassieve e la reclamante, con la seguente motivazione: “Per aver dato al D.G. una spinta non violenta con entrambe le mani sul petto, facendolo indietreggiare di circa 30 centimetri”. Ricorre la Società che, pur non smentendo le affermazioni arbitrali, sottolinea l'assenza di qualsiasi intento lesivo cristallizzato dallo stesso D.G. e riportata in motivazione da parte del G.S.T. L'intemperanza del giocatore non avrebbe dunque mai assunto contenuti aggressivi, ma si sarebbe limitata ad un contatto, certamente illecito, ma non violento che avrebbe comportato il citato indietreggiamento solo per una istintiva reazione difensiva dell'arbitro che avrebbe cercato di sottrarsi al leggero tocco del calciatore. Ad avviso della difesa la forbice sanzionatoria nella quale il G.S.T. avrebbe dovuto circoscrivere la propria sanzione sarebbe dettata dal combinato disposto dell'art 19 comma 4 G.S.T. lett. a - che punisce con due giornate la condotta ingiuriosa o irriguardosa - e l'art. 19 comma 4 G.S.T. lett. D - che punisce la condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara con la sanzione base di otto giornate – e conclude pertanto per una diminuzione della squalifica irrogata. All’udienza del 22 febbraio 2013 partecipava il difensore della società ritualmente nominato senza che alla discussione potesse dare il suo contributo il calciatore presente, in quanto l'ordinamento non consente in alcun modo la delega del reclamante a favore di un tesserato squalificato essendo possibile solo la partecipazione al procedimento per le parti (ex art. 34 comma 9) che possono esclusivamente identificarsi nei soggetti firmatari dei reclami. Dopo aver avuto lettura del supplemento redatto dal D.G, il difensore illustrava e confermava il contenuto dell'atto di impugnazione. Nel Supplemento il D.G. nega di essere arretrato e conferma la volontarietà del gesto conformandosi a quanto precedentemente trascritto nel rapporto di gara. L'arbitro è assolutamente dettagliato nel descrivere il gesto e la sua volontarietà e la sua credibilità deve essere necessariamente estesa al contatto che lo avrebbe fatto indietreggiare di “20 – 30 cm circa”; tale spostamento sarebbe stato minimo e dunque compatibile, come affermato nel reclamo, ad un comportamento illecito diretto a richiamare l'attenzione del D.G., piuttosto che diretto a ledere. Pur essendo corretta la qualificazione fornita al gesto, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale non condivide l'assunto che il Giudice Sportivo possa essere vincolato dal Codice a dei limiti massimi non ancorati a buonsenso ed alla ragionevolezza della sanzione irrogata con riferimento alle contestazioni di riferimento. Il Codice di Giustizia Sportiva determina, infatti, i limiti edittali minimi senza determinare nel massimo le sanzioni. In effetti, da sempre, la Giustizia Sportiva ha irrogato sanzioni anche superiori alle otto giornate o a tempo con riferimento a comportamenti illeciti platealmente oltraggiosi o insolenti che potessero ledere in maniera sensibile i principi di correttezza prescritti dal Gioco del calcio. Anche perché, oltre alla violenza fisica, esiste anche una violenza morale che viene sanzionata, in alcune condotte particolarmente odiose, con squalifiche talvolta superiori ad un anno (basti pensare allo sputo o all'offesa razziale). In ogni caso, pur nella oggettiva illiceità e platealità della protesta che ha persino determinato un leggero contatto con il D.G., la totale assenza di lesività del gesto impone una rideterminazione della squalifica e pertanto la sanzione inflitta dal G.S.T. al calciatore Basagni David può essere parzialmente ridimensionata. P.Q.M. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, in parziale riforma, accoglie il reclamo dell'Associazione Dilettantistica Gialloblu Figline e riduce la squalifica inflitta al giocatore Basagni David fino al 15/05/2016 anziché fino al 25/06/2016. Dispone la restituzione della relativa tassa.
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