COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 144 del 25/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ APD RIPA IN RIFERIMENTO ALLA GARA RIPA – SELCI NARDI DISPUTATA IL 06.03.2016, A RIPA, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.134 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 09.03.2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE: ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BELLUCCI ALESSANDRO PER OTTO GIORNATE DI GARA.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 144 del 25/03/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ APD RIPA IN RIFERIMENTO ALLA GARA RIPA – SELCI NARDI DISPUTATA IL 06.03.2016, A RIPA, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.134 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 09.03.2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE: ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BELLUCCI ALESSANDRO PER OTTO GIORNATE DI GARA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 24.03.2016, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara ha confermato a questa Corte quanto dichiarato nel proprio referto in merito al comportamento del calciatore Bellucci, ribadendo che costui protestava al suo indirizzo dandogli due/tre spinte all’altezza del petto. L’arbitro ha, altresì, precisato che detto gesto non è consistito in una aggressione nei suoi confronti quanto, piuttosto, in una smodata protesta. Ciò premesso, considerata anche la totale assenza di pregiudizio fisico a carico del direttore di gara, si ritiene equo contenere la sanzione in sei giornate di squalifica. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore Bellucci Alessandro a sei giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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