COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 144 del 25/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD PONTE DELLA PIETRA IN RIFERIMENTO ALLA GARA AGELLO – PONTE DELLA PIETRA DISPUTATA IL 06.03.2016, A PERUGIA, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.63 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DATATO 10.03.2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE: ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE SPEZIALI LUCA PER TRE GIORNATE DI GARA.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 144 del 25/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD PONTE DELLA PIETRA IN RIFERIMENTO ALLA GARA AGELLO – PONTE DELLA PIETRA DISPUTATA IL 06.03.2016, A PERUGIA, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.63 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DATATO 10.03.2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE: ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE SPEZIALI LUCA PER TRE GIORNATE DI GARA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 24.03.2016, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti di gara questa Corte ha appurato che il calciatore Speziali Luca ha tenuto un comportamento violento nei confronti di un avversario. Le circostanze del fatto, confermate dal direttore di gara in sede di audizione, consentono di affermare che la sanzione della squalifica di tre giornate di gare inflitta dal G.S., risulta equa e commisurata al fatto commesso. P.Q.M. Respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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