DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°637 Comunicato Ufficiale N.637 del 25.03.2016 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B GARE DEL 30/01/2016: A.S.D. BERGAMO CALCIO A 5 LA TORRE – A.S.D. F.LLI. BARI REGGIO EMILIA
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°637
Comunicato Ufficiale N.637 del 25.03.2016
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B
GARE DEL 30/01/2016: A.S.D. BERGAMO CALCIO A 5 LA TORRE - A.S.D. F.LLI. BARI REGGIO EMILIA
Reclamo proposto dalla Società A.S.D. BERGAMO CALCIO A 5 LA TORRE Il Giudice Sportivo, Preso atto delle decisioni assunte dalla terza sezione della corte sportiva di appello, in merito al gravame riferito in oggetto, in virtù delle quali è stato rimesso allo scrivente Giudice sportivo il ricorso di che trattasi per le opportune valutazioni di merito, si rileva: Con il ricorso in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art. N. 17 comma 5 lett. A del C.G.S. per aver schierato nella gara in epigrafe il calciatore Arico De Moura Martins Marcelo in posizione irregolare. Detta irregolarità sarebbe da ascrivere non al mancato tesseramento del suddetto calciatore nelle file della Società convenuta, bensì al fatto che, a detta della ricorrente il Sig. Arico De Moura Martins Marcelo attualmente non risulti da alcun documento anagrafico essere residente nel territorio nazionale. Dalle indagini effettuate presso il competente Ufficio tesseramenti, alle risultanze delle quali ci si deve necessariamente rimettere per decidere la presente controversia, il calciatore in questione è tesserato presso la Società A.S.D. F.LLI. BARI REGGIO EMILIA a decorrere dal 11/01/2016. Si deve ritenere quindi, che per procedere al tesseramento in questione, il predetto ufficio abbia preliminarmente esperito tutti gli accertamenti e le procedure di rito, per cui non è dato allo scrivente Giudice Sportivo dubitarne soprattutto sulla base di una semplice illazione. P.Q.M. a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro Bergamo Calcio a 5 La Torre – F.lli Bari Reggio Emilia 2 - 5; b) la tassa di reclamo viene addebitata.
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