LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 273 del 23.03.2016 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 9)RICORSO DEL CALCIATORE Cristiano SCAN DOLARA/A.S.D.BEA SPORT C/5
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 273 del 23.03.2016
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
9)RICORSO DEL CALCIATORE Cristiano SCAN DOLARA/A.S.D.BEA SPORT C/5
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 3/12/2015 il sig. Cristiano SCANDOLARA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.BEA SPORT C/5 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 7.500,00, relativamente alla Stagione Sportiva 2014/15. Precisando di aver percepito rate per €.2.200,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 5.300,00. La Società in data 28/01/2016 faceva pervenire le proprie memorie difensive in merito, ma tardivamente rispetto a quanto previsto dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D. BEA SPORT C/5. al pagamento in favore del sig. Cristiano SCANDOLARA della somma di €.5.300,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo:cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Nazionale Calcio A/5 i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto guanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.