F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 066/TFN del 01 Aprile 2016 (147) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO TURBA (Presidente e Legale rappresentante della Società US Massese 1919 Srl), Società US MASSESE 1919 Srl – (nota n. 8983/933 pf14-15 LG/dl del 1.3.2016).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 066/TFN del 01 Aprile 2016
(147) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO TURBA (Presidente e Legale rappresentante della Società US Massese 1919 Srl), Società US MASSESE 1919 Srl - (nota n. 8983/933 pf14-15 LG/dl del 1.3.2016).
Il deferimento Il Procuratore Federale delegato, visti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 933 pf. 2014 – 2015, avente ad oggetto: “Comunicazione della CO.VI.SO.D. del mancato rispetto da parte della Società US Massese del termine previsto dal Comunicato Ufficiale n. 138 pubblicato in Roma il 26 maggio 2014 per il deposito della documentazione relativa all’iscrizione al Campionato di Calcio Serie D – Stagione Sportiva 2014 – 15”, nonché la comunicazione di conclusione delle indagini effettuata da questo Ufficio; rilevato che i soggetti avvisati non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva, né, hanno chiesto di essere sentiti e che nel corso del procedimento è stata acquisita la segnalazione della Co.Vi.So.D. pervenuta alla Procura Federale in data 07/04/2015 con la quale la Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Dilettantistiche ha rappresentato che la Società US Massese 1919 Srl non ha provveduto a depositare entro il termine perentorio del 11 luglio 2014 di cui al C.U. n. 138 del 26/05/14 della Lega Nazionale Dilettanti, né la misura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società, né la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco così come prescritto, rispettivamente, ai punti 6) e 9) pag. 3 del citato C.U.; osservato che ai sensi di quanto disposto dal richiamato C.U. a pag. 1 del citato C.U. è previsto che: “A) adempimenti per l’ammissione al campionato nazionale serie D: le Società devono, a pena di decadenza, nel periodo compreso dal 7 luglio 2014 all’11 luglio 2014 ore 18.00, formalizzare l’iscrizione al campionato provvedendo, secondo la modalità on-line, alla compilazione definitiva e relativo invio telematico della richiesta di iscrizione al Campionato Nazionale Serie D e della modulistica allegata. Il termine ultimo per tale operazione è l’11/07/2014 ore 18.00, decorso il quale il sistema non accetterà alcuna operazione relativa alla richiesta di iscrizione. L’adempimento di cui al punto A) dovrà essere comprensivo, oltre che della domanda, della seguente documentazione: (…..) 6) Nel caso di Società iscritte nel registro delle imprese, la visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società. 9) Dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, secondo il modello predisposto dal Dipartimento medesimo, così come visualizzato on-line, rilasciato dall’Ente proprietario, secondo quanto previsto dall’art. 312 del Regolamento della L.N.D. per la disputa di tutte le gare del Campionato Nazionale di Serie D e di altre manifestazioni ufficiali; ovvero per le Società che hanno stipulato convenzione con gli Enti proprietari dell’impianto per la gestione dello stesso, allegare dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, sottoscritta dalla stessa, unitamente a copia della convenzione. (…..) - a pag. 4 del citato C.U. è ulteriormente previsto che “L’inosservanza del medesimo termine (termine perentorio dell’11 luglio 2014 ore 18.00) per l’invio telematico della documentazione da allegare alla domanda di iscrizione, secondo modalità on-line, al Dipartimento Interregionale, anche con riferimento ad uno soltanto degli allegati previsti dai punti (…….), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della CO.VI.SO.D., su deferimento della Procura Federale, dagli Organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 1.000,00 per ciascun inadempimento”; ritenuto che dall’attività istruttoria compiuta e dall’esame degli atti sopra indicati appare emergere un comportamento ascrivibile al Sig. Giorgio Turba in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra il medesimo e la Società US Massese 1919 Srl; ritenuto altresì che da tale comportamento consegue la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS della Società US Massese 1919 Srl alla quale apparteneva il sopraindicato soggetto al momento della commissione dei fatti; deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: 1) il Sig. Giorgio Turba all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società US Massese 1919 Srl, per rispondere della violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del CGS in relazione ai punti 6) e 9) pag. 3 del Comunicato Ufficiale n. 138 del 26 maggio 2014 della Lega Nazionale Dilettanti, per non aver provveduto a depositare entro il termine perentorio del 11 luglio 2014, né, la visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società, né, la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco così come, rispettivamente, prescritto ai punti 6) e 9) pag. 3 del citato C.U.; 2) La Società US Massese 1919 Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante. Il dibattimento Alla odierna riunione è comparso solamente il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto l’affermazione di colpevolezza del deferiti chiedendo l’irrogazione della sanzione di mesi 2 (due) di inibizione per il Sig. Giorgio Turba e l’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) per la US Massese 1919 Srl. I motivi della decisione Dalla documentazione in atti, in particolare dalla segnalazione della Co.Vi.So.D. risulta che il Sig. Giorgio Turba, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società US Massese 1919 Srl, non ha provveduto a depositare, entro il termine perentorio del 11 luglio 2014, né la visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società, né la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, come prescritto ai punti 6) e 9) pag. 3 del C.U. 138/2014. Sia il deferito, che la Società, non hanno addotto difese. Sussiste, pertanto, la violazione contestata al deferito Sig. Giorgio Turba per il mancato rispetto dell’art. 10, comma 3bis del CGS in relazione ai punti 6) e 9) pag. 3 del C.U. citato. Dalla responsabilità del deferito consegue quella oggettiva della Società. Il dispositivo Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge al Sig. Giorgio Turba la sanzione di mesi 2 (due) di inibizione e alla Società US Massese 1919 Srl la sanzione di € 2.000,00 (Euro duemila/00) di ammenda.
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