CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 16 del 01/04/2016 – Paolo Giordani/Federazione Italiana Giuoco Calcio
CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 16 del 01/04/2016 – Paolo Giordani/Federazione Italiana Giuoco Calcio
IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE composta da Franco Frattini – Presidente Mario Sanino - Relatore Gabriella Palmieri Roberto Carleo Dante D’Alessio - Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 6/2016, presentato, in data 25 febbraio 2016, dal Sig. Paolo Giordani, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Mastromatteo; contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Medugno e dall’avv. Letizia Mazzarelli; avverso la decisione della Corte Federale d’Appello FIGC, pubblicata, con C.U. n. 072/CFA in data 26 gennaio u.s., che, a conferma del giudizio di primo grado endofederale, ha inflitto in capo al ricorrente la sanzione dell’inibizione per anni 4 e dell’ammenda pari ad € 20.000,00; vista le difese scritte e la documentazione prodotta dalla parti costituite; uditi, nell'udienza del 24 marzo 2016, l’avv. Angelo Mastromatteo, per il ricorrente, e gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli per la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.); udito, nella successiva camera di consiglio, il Relatore, Prof. Mario Sanino. Ritenuto in fatto 1.- Con atto del 19 giugno 2015 il Procuratore Federale deferiva al Tribunale Federale Nazionale, tra gli altri, il Sig. Paolo Giordani. Nei confronti del detto Sig. Giordani si denunciavano le seguenti violazioni: “a) art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 bis, comma 5, del CGS, per aver conseguito, insieme al Sig. Paolo Alberto Scrabole, il controllo della AC Legnano Calcio Srl per il tramite del Signor Boris Dimitry Sobrino, in qualità di fiduciario, che acquistava per loro conto, senza il pagamento di alcuna somma, il 95% delle quote sociali; b) art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 bis, comma 5, del CGS in relazione all'art. 37, comma 1, delle NOIF, per aver effettivamente svolto il ruolo di amministratore e dirigente della Società AC Legnano Srl dal 20 novembre 2009 al 21 dicembre 2009 senza aver comunicato alla competente Lega Nazionale Professionisti la propria carica; c) art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 bis, comma 5, del CGS, in relazione all'art. 19 dello Statuto FIGC, in qualità di amministratore di fatto, direttore finanziario della Società AC Legnano Calcio Srl e socio di riferimento dal 20 novembre 2009 al maggio 2010 per aver sottoscritto l'aumento di capitale con assegni mai effettivamente versati nelle casse sociali e poi restituiti alla Società emittente. d) art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti, attualmente trasfuso nell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 bis, comma 5, del CGS in relazione all'applicazione dell'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF e all'art. 19 dello Statuto FIGC in qualità di amministratore di fatto, direttore finanziario della Società AC Legnano Calcio Srl e socio di riferimento dal 20 novembre 2009 al maggio 2010, per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione della Società e il dissesto economico-patrimoniale che hanno determinato il fallimento della stessa”. Il Sig. Giordani impugnava il detto provvedimento dinanzi al Tribunale Federale Nazionale il quale adottava, in data 10 settembre 2015, la decisione con cui si respingeva il ricorso e si pronunciava il dispositivo che segue: “Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Paolo Alberto Scrabole 4 (quattro) anni di inibizione e € 20.000,00 (euro ventimila/00) di ammenda; nei confronti del Signor Paolo Giordani 4 (quattro) anni di inibizione e € 20.000,00 (euro ventimila/00) di ammenda; nei confronti del Signor Giuseppe Resta 3 (tre) anni di inibizione e € 10.000,00 (euro diecimila/00) di ammenda”. Il Sig. Giordani proponeva appello dinanzi la Corte Federale di Appello, la quale, con decisione del 26 gennaio 2016, confermava la decisione del Tribunale Federale. 2.- La vicenda esaminata dai giudici di merito può essere così riassunta. Nel corso del procedimento disciplinare n. 831pf, volto a perseguire i dirigenti ed i soci che avevano contribuito alla cattiva gestione della società AC Legnano srl, provocandone il dissesto economico (culminato nel fallimento intervenuto il 29.11.2011), emergevano responsabilità a carico di vari soggetti e, in particolare, del Sig. Paolo Giordani, insieme ad altri. Le indagini esperite dalla Procura Federale consentivano, infatti, di rilevare che nel periodo intercorrente fra il novembre 2009 ed il 20 maggio 2010 la società risultava di fatto amministrata dai Signori Giordani e Scrabole, i quali - oltre ad avere omesso di effettuare le dovute comunicazioni alla Lega - violavano sotto distinti profili l'art. 1 bis del CGS. In particolare, le condotte non consentite si esternavano: - acquisendo il controllo della società (95%), per il tramite del fiduciario, Signor Sobrino, le cui dichiarazioni nel procedimento n. 831pf permettevano di risalire all'odierno ricorrente; - tentando di sottoscrivere il necessario aumento di capitale con assegni privi di copertura o, comunque, ritirati prima dell'incasso; - contribuendo al dissesto della società, successivamente dichiarata fallita dal Tribunale di Milano. Di qui appunto l’atto di deferimento in data 18 giugno 2015. 3.- Ha proposto ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport solo il Sig. Paolo Giordani. Il ricorrente deduce due motivi di doglianza che possono così sintetizzarsi: a) In primo luogo, il ricorrente, con argomentazione particolarmente diffusa, assume che le risultanze istruttorie avrebbero dimostrato l'estraneità del Giordani alla compagine societaria e avrebbero confermato il suo ruolo di mero consulente finanziario. Sottolinea al riguardo che la sua presenza nell’ambito della Società Legnano era giustificata da tale sua funzione. b) In secondo luogo, deduce comunque il ricorrente che nel corso del giudizio non si sarebbe provata, oltre ogni ragionevole dubbio, la sua responsabilità sul punto e, richiamando quanto già dedotto con il primo mezzo, insiste nell’assunto che sarebbe stato interessato alla Società solo quale esperto contabile; null’altro, negli atti del giudizio, sarebbe rinvenibile in ordine alla sua persona. Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio contestando la inammissibilità e comunque la infondatezza del ricorso. Le parti non hanno prodotto ulteriori memorie, ed hanno ribadito, in sede di discussione nel corso della udienza del 24 marzo 2016, le loro conclusioni. Considerato in diritto Ritiene il Collegio, condividendo le osservazioni della F.I.G.C., che il ricorso non possa ritenersi ammissibile. Ed invero, come prescrive l’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva, il ricorso avverso la decisione della Corte Federale di Appello può essere proposto solo per questioni di diritto; cioè a dire, per violazione delle disposizioni dettate dal Codice della Federazione e dai Principi Generali della Giustizia Sportiva, ovvero per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. Il Sig. Giordani non si è attenuto a tali prescrizioni, ma ha criticato la decisione impugnata assumendo – come si è precisato in fatto – che la Corte di Appello Federale avrebbe male interpretato il materiale istruttorio acquisito nel corso del giudizio; ed in particolare non si sarebbero adeguatamente interpretate le dichiarazioni del Sig. Boris Dimitry Sobrino. Insiste, poi, il ricorrente nel ribadire che la sua presenza pressoché continuativa presso la Società era dovuta all’espletamento dell’incarico di consulente finanziario. Trattasi quindi di contestazioni che afferiscono esclusivamente ai fatti denunciati dalla Procura Federale e che il ricorrente vorrebbe in questa sede che fossero ulteriormente esaminati, al fine di concludere con una diversa valutazione degli stessi. Ma tale indagine è preclusa, in virtù del richiamato articolo 54 del Codice di Giustizia Sportiva, al Collegio di Garanzia dello Sport. Le conclusioni raggiunte dal Collegio comportano anche la condanna del Sig. Giordani alle spese di giudizio, che si liquidano in € 1.500. P.Q.M. Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite Dichiara inammissibile il ricorso iscritto al R.G. n. 6/2016. Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore della intimata FIGC. Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 24 marzo 2016. IL PRESIDENTE F.to Franco Frattini IL RELATORE F.to Mario Sanino Depositato in Roma in data 1 aprile 2016. IL SEGRETARIO F.to Alvio La Face