COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 31 Marzo 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA NUOVA SPINAZZOLA – CITTA’ DEI FIORI TERLIZZI DEL 18/10/2015 (Reclamo della Nuova Spinazzola in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n.34 in data 29/10/2015 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 31 Marzo 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale GARA NUOVA SPINAZZOLA – CITTA’ DEI FIORI TERLIZZI DEL 18/10/2015 (Reclamo della Nuova Spinazzola in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n.34 in data 29/10/2015 del Comitato Regionale Puglia). All’udienza del 23/11/2015, dopo aver esaminato gli atti ufficiali; dopo aver letto il reclamo innanzi citato ed aver udito il rappresentante della ricorrente; oltrecchè aver sentito l’arbitro che rendeva supplemento di rapporto; la Corte d’appello adita rigettava preliminarmente entrambe le eccezioni sollevate dalla ricorrente USD Spinazzola a) per la violazione dell’art.38 comma 3 CGS (mancata concessione del termine di tre giorni per l’invio di eventuali controdeduzioni); b) per la violazione dell’art.29 comma 8/bis CGS (mancata concessione del termine fino a due giorni prima della decisione del G.S. per l’invio di memorie e documenti), ritenendole superate dall’art.36 n.4 CGS (secondo principi estensivi della “ratio” normativa). Nel merito poi, rilevato che sulla base degli elementi probatori acquisiti nel corso del procedimento non appariva né chiara né definita la successione logica e cronologica delle vicende occorse, (tanto da pervenire e legittimare la sospensione definitiva della gara così come riferita dall’arbitro con il suo rapporto di gara e successivi supplementi) la Corte rimetteva gli atti alla Procura Federale, affinché – ai sensi dell’art.34 n.4 C.G.S.- accertasse e verificasse se la versione fornita dall’arbitro della gara sig. Fabrizio Consales fosse aderente oppure diversa da quanto riportato nel rapporto di gara e successivo supplemento, tanto da legittimare la sospensione definitiva della gara in epigrafe citata. Con nota del 2/3/2016 la Procura Federale (prot. n.9038/13 pf/of/15/16CLP/ep) completati gli accertamenti richiestiLe, trasmetteva a questa Corte quanto elaborato dal Collaboratore dell’ufficio delegato da cui è risultato accertato che: “…….La decisione dell’arbitro di sospendere la gara per le ripetute e gravi minacce ed offese subite nel corso del tentativo di effettuare un nuovo riconoscimento sul campo dei giocatori dello Spinazzola, appare inverosimile e mal si concilia con alcune situazioni di fatto raccontate dai calciatori dello Spinazzola ascoltati e dallo stesso arbitro….” (testuale dalla relazione del collaboratore della Procura Federale –doc. agli atti del processo). Dalle indagini svolte dal collaboratore Federale è infatti risultato che l’arbitro avrebbe: “…….maturato la decisione di interrompere la partita in quanto non è riuscito a trovare una soluzione immediata ed idonea, utile a dipanare la confusione che si era generata ed ulteriormente alimentata dalla soluzione anomala verificatasi nella vicenda in questione. Infine va anche evidenziato che quanto emerso dalle audizioni in ordine allo scambio di maglie tra alcuni calciatori dello Spinazzola nel corso del primo tempo trova ampia conferma nel video depositato dalla società dello Spinazzola in sede di reclamo….” (testuale - ibidem). Ma non basti! Un’ulteriore conferma della confusa e non credibile versione fornita dall’arbitro risulta poi derivare dalle contraddittorie dichiarazioni rese dal direttore di gara relative alle modalità di verifica della numerazione delle maglie dei calciatori dello Spinazzola rispetto a quanto risultante dalla distinta ufficiale allegata al rapporto (che l’arbitro ha dichiarato di aver controllato prima della gara). Infatti, mentre in sede di sua audizione dinanzi alla Corte Sportiva d’appello, l’arbitro ha sostenuto e testualmente affermato “……Preciso altresì che i documenti che si trovavano nel mio spogliatoio, non mi sono recato io a prenderli ma ho delegato il dirigente accompagnatore dello Spinazzola….” (testuale dal supplemento di rapporto redatto dall’arbitro sig. Consales in data 16/11/2015 – doc. agli atti); in sede di interrogatorio reso dallo stesso arbitro al collaboratore della Procura Federale, il medesimo succitato direttore di gara, ha invece reso una dichiarazione del tutto diversa e contraria e cioè “……A questo punto decidevo di andare nel mio spogliatoio a prendere la distinta ufficiale che si allega al rapporto di gara…..DOMANDA: nel suo spogliatoio Lei con chi si è recato? Risposta: nella mia stanza da solo. Non ricordo bene chi mi ha accompagnato verso lo spogliatoio. Ho preso la distinta di gara ufficiale per fare un secondo riconoscimento in campo. Sono tornato sul terreno di giuoco….” (testuale dalla dichiarazione rilasciata dall’arbitro sig. Fabrizio Consales, in data 16/2/2016 al collaboratore della Procura Federale avv. Pignatiello –doc. all. agli atti). In definitiva quindi, sulla base degli accertamenti eseguiti con precisione e puntualità dal Collaboratore della Procura Federale, appare evidente la inesistenza dei presupposti indicati dall’arbitro per il mancato completamento e la sospensione definitiva della gara. Specie ove si consideri che “…..riguardo alle minacce che l’arbitro sostiene di aver ricevuto più volte, sempre dal predetto video, fermo restando che l’audio è ovviamente relativo alle sole frasi captabili e nelle quali nessuna minaccia è udibile, vi è da rilevare come nelle immagini non si osservino, almeno nel recinto di giuoco, né accerchiamenti di più persone che presagiscano atteggiamenti minacciosi, né comportamenti individuali di tale tenore, limitandosi, il tutto, apparentemente, a proteste seppur accese ma non particolarmente aggressive…..” (testuale dalla relazione del 20/2/2016 dell’avv. Giulio Pignatiello Collaboratore Federale –doc. all. agli atti). Il reclamo proposto dall’U.S.D. Nuova Spinazzola va pertanto accolto e, previa revoca del provvedimento impugnato (in epigrafe citato) va disposta la ripetizione della gara su indicata dando mandato al Comitato Regionale Puglia per gli adempimenti di sua competenza P.Q.M. La Corte Sportiva di appello Territoriale Puglia a scioglimento della riserva e sospensione di cui al verbale d’udienza del 23/11/2015 ed in accoglimento del reclamo proposto dalla U.S.D. Nuova Spinazzola: -revoca la delibera impugnata e per l’effetto dispone la ripetizione della gara USD Nuova Spinazzola c/ASD Città dei Fiori Terlizzi, dando mandato al Comitato Regionale Puglia per gli adempimenti di sua competenza; -non addebitarsi la tassa atteso l’integrale accoglimento del reclamo.
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