COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 55 del 31/03/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 07 / 1 P – Stagione Sportiva 2015 / 2016. Deferimento della Procura Federale a carico di: – Selvaggio Rosario, Presidente – Calciatore; – Capizzi Jacopo, vice Presidente e Calciatore; – Lapi Gianluca, Calciatore, tutti tesserati all’epoca dei fatti per il F.C.D. Piagge per rispondere della violazione dell’art. 1 bis in relazione all’art.12, c. 5 e 6 del C.G.S.; – della Società F.C.D. Piagge a titolo di responsabilità oggettiva, come previsto dall’art. 4, c. 1 e 2 del medesimo Codice.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 55 del 31/03/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale 07 / 1 P – Stagione Sportiva 2015 / 2016. Deferimento della Procura Federale a carico di: - Selvaggio Rosario, Presidente – Calciatore; - Capizzi Jacopo, vice Presidente e Calciatore; - Lapi Gianluca, Calciatore, tutti tesserati all’epoca dei fatti per il F.C.D. Piagge per rispondere della violazione dell’art. 1 bis in relazione all’art.12, c. 5 e 6 del C.G.S.; - della Società F.C.D. Piagge a titolo di responsabilità oggettiva, come previsto dall’art. 4, c. 1 e 2 del medesimo Codice. L’odierno dibattimento è relativo al deferimento n. 4098/924 15 16 che, indicato in epigrafe è stato disposto dalla Procura Federale in data 23 ottobre 2015, a carico di: - Selvaggio Rosario, Presidente e Calciatore; - Capizzi Jacopo, vice Presidente e Calciatore; - Lapi Gianluca Calciatore; - della Società F.C.D. Piagge. Si premette: nell’udienza di discussione, tenutasi in data 11 dicembre 2015, i soggetti incolpati hanno concordato con il rappresentante della Procura Federale un’ipotesi di accordo così come previsto dall’art. 23, c. 2, del C.G.S.. Il procedimento veniva rinviato, di conseguenza, a data di destinarsi in modo da consentire alla Procura Generale presso il C.O.N.I. di formulare il previsto parere. Detto Ufficio ha ritenuto, con nota qui pervenuta in data 17 marzo u.s., non sussistere i presupposti necessari per l’applicazione dell’art. 23, c. 2, per cui questo Tribunale ha disposto che l’udienza di trattazione avvenga nella data odierna, dandone comunicazione alle parti. Sono oggi presenti i signori Selvaggio Rosario e Capizzi Jacopo, tramite il legale di fiducia giusto mandato in atti e la Procura Federale nella persona del Sostituto Procuratore Avvocato Marco Stefanini. Assenti: il signor Gianluca Lapi e la Società F.C.D. Piagge. Così costituite le parti e dichiarato aperto dibattimento, il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, emette la seguente ordinanza: “Il Presidente del Collegio: dato atto della preventiva presentazione di una memoria difensiva dell’Avv. Lorenzo Signorini; appurata l’inesistenza di qualsiasi contestazione con riferimento alla notifica per i giocatori Selvaggio e Capizzi; verificata la mancata comparizione personale di tutti i deferiti e di alcuni dei loro difensori; ritenuta opportuna una nuova notifica ai soggetti deferiti oggi assenti, dispone il rinvio dell’udienza alla data del 29 aprile alle ore 17,00 in Firenze Via G.D’Annunzio 138 stabilendo nuova notifica ai deferiti Lapi Gianluca ed alla società F.C.D. Piagge in persona del Presidente Selvaggio Rosario.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it