COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 55 del 31/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 116 stagione sportiva 2015/2016 Gara Sporting Viareggio 86 vs Bargecchia (1-2) del 20/02/2016. Campionato di III categoria. In C.U. n.37 del 25/02/2016 Delegazione Provinciale di Lucca. Reclama la società Sporting Viareggio 86 avverso la squalifica fino al 23/07/2016 del calciatore Lo Monaco Giancarlo il quale “ Espulso per somma di ammonizioni, alla notifica bloccava il braccio sinistro dell’arbitro per diversi secondi senza violenza costringendolo a divincolarsi per poter alzare il cartellino rosso. Alla vista del cartellino rosso si toglieva la maglia e si avvicinava nuovamente al D.G. in modo minaccioso. Mentre rientrava nello spogliatoio offendeva i tifosi in tribuna minacciando di scavalcare la rete di recinzione per venire alle mani con gli stessi. L’intervento dei compagni lo faceva desistere ma tutto ciò ritardava la ripesa del gioco di circa 3 minuti”.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 55 del 31/03/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 116 stagione sportiva 2015/2016 Gara Sporting Viareggio 86 vs Bargecchia (1-2) del 20/02/2016. Campionato di III categoria. In C.U. n.37 del 25/02/2016 Delegazione Provinciale di Lucca. Reclama la società Sporting Viareggio 86 avverso la squalifica fino al 23/07/2016 del calciatore Lo Monaco Giancarlo il quale “ Espulso per somma di ammonizioni, alla notifica bloccava il braccio sinistro dell’arbitro per diversi secondi senza violenza costringendolo a divincolarsi per poter alzare il cartellino rosso. Alla vista del cartellino rosso si toglieva la maglia e si avvicinava nuovamente al D.G. in modo minaccioso. Mentre rientrava nello spogliatoio offendeva i tifosi in tribuna minacciando di scavalcare la rete di recinzione per venire alle mani con gli stessi. L’intervento dei compagni lo faceva desistere ma tutto ciò ritardava la ripesa del gioco di circa 3 minuti”. La società reclamante giustifica in parte il proprio tesserato asserendo l’inesistenza di qualsiasi atto violento, riconducendo il gesto verso l’arbitro alla volontà di fargli cambiare idea circa la sanzione inflittagli. Rileva che il calciatore si è dilungato a parlare con l’arbitro e che lo stesso si è allontanato dal campo senza alcun ausilio da parte di terzi. Circa l’episodio con il pubblico il calciatore sarebbe intervenuto a difesa della moglie presente sugli spalti ma senza dire cose particolari. Chiede di essere presente in udienza per mezzo di un proprio rappresentante e una riduzione della sanzione. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma sostanzialmente quanto già evidenziato in prime cure soffermandosi anche su fatti non facenti parte della sanzione. All’udienza del 24/03/2016 il Presidente della società, reso edotto del supplemento di rapporto arbitrale, ha confermato sostanzialmente il contenuto del reclamo. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, accoglie il reclamo. Il Collegio rileva che la versione dell’arbitro appare veritiera e fidefacente, anche se la descrizione dei fatti post gara appare inutile in quanto gli stessi non sono stati imputati al tesserato e quindi non fanno parte della sanzione. Rileva inoltre il giudicante che, al di là di quanto minacciato, il tesserato non ha posto in essere alcun atteggiamento violento né verso l’arbitro né verso il pubblico e che la sua condotta è stata più improntata sulla protesta che su altro. Anche se è vero come è vero, che per la giustizia domestica la minaccia può equivalere ad un atto effettivo, nel caso di specie si denota esclusivamente un comportamento scorretto ma non lesivo. Da evidenziare inoltre che il gesto verso l’arbitro appare grave in quanto rivolto all’Autorità in campo ma non violento e questo anche per ammissione esplicita dell’arbitro. Per i motivi esposti appare equo pertanto ridurre la sanzione come da dispositivo. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale cassa la decisione del G.S. e squalifica il calciatore Lo Monaco Giancarlo fino al 10/6/2016. Ordina la restituzione della relativa tassa.
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