COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 147 del 01/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. MONTONE IN RIFERIMENTO ALLA GARA MONTONE – S. SECONDO DISPUTATA IL 06.03.2016, A MONTONE, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.134 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 09.03.2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE: ALL’AMMENDA DI €. 250,00; ALL’AMMENDA DI €. 200,00.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 147 del 01/04/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. MONTONE IN RIFERIMENTO ALLA GARA MONTONE – S. SECONDO DISPUTATA IL 06.03.2016, A MONTONE, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.134 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 09.03.2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE: ALL’AMMENDA DI €. 250,00; ALL’AMMENDA DI €. 200,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 31.03.2016, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Commissario di Campo ha confermato a questa Corte quanto descritto nel suo rapporto, sia in merito al comportamento offensivo e minaccioso dei sostenitori dell’ACD Montone, che con riferimento al lancio di fumogeni e petardi. Il Commissario ha, peraltro, precisato che i fumogeni sono stati lanciati fuori dal terreno di gioco, prima dell’inizio della gara, e non hanno determinato una situazione di pericolo ma solo disagio per l’odore determinatosi. La Corte ritiene, pertanto, di ridurre ad €.100,00 l’ammenda comminata dal G.S. per il lancio dei fumogeni, confermando nel resto l’impugnata decisione del G.S. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce ad €. 100,00 l’ammenda per il lancio dei fumogeni. Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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