COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 147 del 01/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. DEL NERA IN RIFERIMENTO ALLA GARA COLONIA – DEL NERA DISPUTATA IL 06.03.2016, A COLONIA BASCHI, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.134 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 09.03.2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE: ALL’INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE CARLACCINI DAVID FINO AL 10/05/2016; ALLA SQUALIFICA INFLITTE AL CALCIATORE LAURENTI MATTEO PER SEI GARA.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 147 del 01/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. DEL NERA IN RIFERIMENTO ALLA GARA COLONIA – DEL NERA DISPUTATA IL 06.03.2016, A COLONIA BASCHI, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.134 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 09.03.2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE: ALL’INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE CARLACCINI DAVID FINO AL 10/05/2016; ALLA SQUALIFICA INFLITTE AL CALCIATORE LAURENTI MATTEO PER SEI GARA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 31.03.2016, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Quanto al comportamento posto in essere dal calciatore Laurenti Matteo, la frase da costui pronunciata all’indirizzo del direttore di gara [“bravo è questo che vi imparano sporco rumeno”], integra gli estremi del comportamento discriminatorio di tipo razziale, e non già di tipo “territoriale”, come invece ritenuto dal G.S.. Ai sensi dell’art. 11 nr. 2 la sanzione non può essere, conseguentemente, inferiore a dieci giornate di squalifica. Con riferimento al comportamento del dirigente Carlaccini, il direttore di gara ha confermato quanto dal medesimo descritto nel referto e la sanzione comminata appare congrua rispetto ai fatti contestati, come tale meritevole di integrale conferma. P.Q.M. Respinge il reclamo ed a parziale modifica della decisione del G.S., commina la sanzione di dieci giornate di squalifica al calciatore Laurenti Matteo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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