COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 147 del 01/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ P.G.S. DON BOSCO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CANNARA – P.G.S. DON BOSCO DISPUTATA IL 06.03.2016, A CANNARA, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.134 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 09.03.2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE: ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BERARDI GABRIELE PER DIECI GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 147 del 01/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ P.G.S. DON BOSCO IN RIFERIMENTO ALLA GARA CANNARA – P.G.S. DON BOSCO DISPUTATA IL 06.03.2016, A CANNARA, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.134 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 09.03.2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE: ALLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BERARDI GABRIELE PER DIECI GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 31.03.2016, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara ha confermato a questa Corte quanto descritto nel referto circa il comportamento posto in essere dal calciatore Berardi Gabriele, il quale, a seguito di un suo fallo decretato dall’arbitro, si è diretto verso il medesimo colpendolo con una spallata all’altezza del petto. Il fatto costituisce, all’evidenza, un atto di violenza, ed in quanto tale merita la conseguente sanzione. Considerato tuttavia che lo stesso direttore di gara ha precisato che il suddetto colpo non gli ha procurato dolore, ed inoltre che tale gesto non è stato accompagnato né da offese né da minacce, la Corte ritiene equo contenere la sanzione in sei giornate di squalifica. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione inflitta al calciatore Berardi Gabriele a sei giornate di squalifica. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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