COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 147 del 01/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ G.S.D. ROMEO MENTI IN RIFERIMENTO ALLA GARA ROMEO MENTI – GMT 2005 DISPUTATA IL 06.03.2016, AD ALLERONA SCALO, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.29 TERNI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DATATO 10.03.2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE: ALLA SQUALIFICA INFLITTA ALL’ALLENATORE CUPELLO STEFANO FINO AL 06/05/2016.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 147 del 01/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ G.S.D. ROMEO MENTI IN RIFERIMENTO ALLA GARA ROMEO MENTI – GMT 2005 DISPUTATA IL 06.03.2016, AD ALLERONA SCALO, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.29 TERNI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DATATO 10.03.2016, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE: ALLA SQUALIFICA INFLITTA ALL’ALLENATORE CUPELLO STEFANO FINO AL 06/05/2016. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 31.03.2016, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti di gara è emerso che l’allenatore Cupello Stefano si era rivolto al direttore di gara con vibranti e reiterate proteste a seguito di convalida di una rete che, a suo dire era in fuorigioco. Alla luce di quanto sopra questa Corte ritiene che il comportamento tenuto dall’allenatore della Società GSD Romeo Menti debba essere sanzionato in misura più congrua alla condotta complessivamente tenuta, caratterizzata da vibranti e reiterate proteste. Per quanto sopra esposto la squalifica inflitta dal G.S. al tesserato può essere contenuta fino al 10/04/2016. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal G.S. all’allenatore Cupello Stefano fino al 10/04/2016. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it