COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°46 del 07/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLO DEL CALCIATORE SCODAVOLPE FABIO (A.S.D. VILLAMAGNA), AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO TURNI INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PALENA – VILLAMAGNA, DISPUTATA IL 6.3.15 E VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N°42 DEL 10.3.16 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°46 del 07/04/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
APPELLO DEL CALCIATORE SCODAVOLPE FABIO (A.S.D. VILLAMAGNA), AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO TURNI INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PALENA – VILLAMAGNA, DISPUTATA IL 6.3.15 E VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. N°42 DEL 10.3.16 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO)
Con appello ritualmente proposto, il calciatore Scodavolpe Fabio, tesserato per la società A.S.D. Villamagna ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. per avere il medesimo contestato una decisione arbitrale spintonando il direttore di gara senza, tuttavia, provocargli conseguenze.
Ha dedotto l’appellante e ribadito in sede di audizione di essersi limitato ad appoggiare la mano sul braccio dell’arbitro per pochi secondi, senza spingerlo. Ha chiesto, quindi, l’annullamento della sanzione ovvero, in subordine, la riduzione per la condotta effettivamente posta in essere.
Osserva la Corte che il ricorso è infondato e non merita accoglimento. La decisione del primo giudice deve essere confermata, essendo congrua ed adeguata al comportamento del calciatore risultante dagli atti ufficiali in possesso del Comitato, laddove si è precisato che il calciatore ha spintonato insistentemente il direttore di gara, onde l’interessata versione dei fatti fornita dell’appellante non può vincere i riferimenti forniti dall’arbitro che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata.
Per questi motivi, la Corte
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata.
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