COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°46 del 07/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLI DELLA SOCIETA’ A.S.D. GLADIUS AVVERSO LE SANZIONI (AMMENDA DI € 150,00; SQUALIFICA FINO AL 30.3.2016 AL CALCIATORE ROSSI FABIO; INIBIZIONE ALL’ALLENATORE SABATELLI EMIDIO FINO AL 14.3.2016) E DELLA SOCIETA’ ASD SCAFA CAST AVVERSO LE SANZIONI (INIBIZIONE ALL’ALLENATORE DEL CASTELLO GIAMPIERO FINO AL 9.5.2016 E DEL DIRIGENTE DI PIETRANTONIO NANDO FINO AL 30.4.2016) INFLITTE DAL G.S IN RELAZIONE ALLA GARA SCAFA CAST. – GALDIUS PESCARA 2010, DISPUTATA IL 20.2.16 PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE (C.U. N°30 DEL 25.2.16 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°46 del 07/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale APPELLI DELLA SOCIETA’ A.S.D. GLADIUS AVVERSO LE SANZIONI (AMMENDA DI € 150,00; SQUALIFICA FINO AL 30.3.2016 AL CALCIATORE ROSSI FABIO; INIBIZIONE ALL’ALLENATORE SABATELLI EMIDIO FINO AL 14.3.2016) E DELLA SOCIETA’ ASD SCAFA CAST AVVERSO LE SANZIONI (INIBIZIONE ALL’ALLENATORE DEL CASTELLO GIAMPIERO FINO AL 9.5.2016 E DEL DIRIGENTE DI PIETRANTONIO NANDO FINO AL 30.4.2016) INFLITTE DAL G.S IN RELAZIONE ALLA GARA SCAFA CAST. – GALDIUS PESCARA 2010, DISPUTATA IL 20.2.16 PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE (C.U. N°30 DEL 25.2.16 – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA). Con appelli ritualmente proposti, che vengono riuniti per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, le società di cui in intestazione hanno impugnato i provvedimenti sopra specificati per le motivazioni addotte dal G.S. nel comunicato di cui in premessa. Hanno dedotto gli appellanti l’insussistenza dei fatti contestati, chiedendo la revoca delle sanzioni o, in subordine, la riduzione delle stesse. In particolare la società Gladius ha dedotto la iniquità delle decisioni del G.S. sul presupposto che la responsabilità esclusiva o prevalente dei fatti contestati era da addebitare proprio alla società Scafa per comportamento dei propri tesserati e/o dei propri sostenitori. L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha confermato gli originari riferimenti precisando che, in realtà, alla fine dell’incontro aveva notato che alcuni sostenitori della società Scafa impugnavano minacciosamente dei bastoni per colpire gli ospiti. Osserva la Corte che, quanto al ricorso relativo all’allenatore Sabatelli Emidio, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del’art. 45, C.G.S. Quanto, invece, alla squalifica del calciatore Rossi Fabio, la stessa deve essere ritenuta congrua ed adeguata. In ordine, invece all’ammenda inflitta alla società Gladius, la stessa deve essere dirotta ad € 75,00, in considerazione che non può essere equiparato il comportamento dei propri tesserati e sostenitori a quello dei tesserati e sostenitori dello Scafa. Quanto, invece, alle sanzioni riguardanti quest’ultima società, ritiene la Corte che le stesse debbano essere confermate, siccome congrue ed adeguate al comportamento tenuto dai soggetti sanzionati Per questi motivi, la Corte, DELIBERA di confermare le sanzioni inflitte all’allenatore Sabatelli Emidio e al calciatore Rossi Fabio e di ridurre l’ammenda inflitta alla società Gladius a € 75,00, disponendo accreditarsi, in suo favore, la tassa di appello ove addebitata. Delibera, altresì, di confermare le squalifiche inflitte alla società Scafa Cast , disponendo addebitarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it