COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 136 DEL 04 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.102 della Società A.S.D. CORIGLIANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.124 del 10.3.2016 (punizione sportiva della perdita della gara Luzzese Calcio 1965 – Corigliano del 20.2.2016 Campionato Promozione, ammenda di € 500,00, squalifica del campo di gioco per DUE gare effettive da disputarsi a “porte chiuse”, obbligo alla Società CORIGLIANO di tenere indenne la Società LUZZESE CALCIO 1965 dei danni causati alle strutture dell’impianto sportivo da parte dei propri giocatori non identificati e sostenitori se richiesti e documentati).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 136 DEL 04 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.102 della Società A.S.D. CORIGLIANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.124 del 10.3.2016 (punizione sportiva della perdita della gara Luzzese Calcio 1965 - Corigliano del 20.2.2016 Campionato Promozione, ammenda di € 500,00, squalifica del campo di gioco per DUE gare effettive da disputarsi a “porte chiuse”, obbligo alla Società CORIGLIANO di tenere indenne la Società LUZZESE CALCIO 1965 dei danni causati alle strutture dell’impianto sportivo da parte dei propri giocatori non identificati e sostenitori se richiesti e documentati). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante ed il legale della Società che ha contradedotto; RILEVA al 35° del secondo tempo l’attenzione dell’arbitro veniva richiamata da parte del secondo assistente (AA2) che gli segnalava di essere stato colpito sul collo da una bottiglia lanciatagli dai sostenitori del Corigliano il cui settore era proprio alle sue spalle. Il Direttore di gara chiedeva al capitano del Corigliano di esortare i sostenitori della propria squadra a tenere un comportamento corretto per consentire il prosieguo della gara. Notava inoltre che cinque sostenitori si trovavano seduti sulla rete pronti ad invadere il campo. Solo dopo due minuti di interruzione il capitano riusciva a far desistere gli esagitati dal loro intento. Al 48° del secondo tempo il Direttore di gara veniva ancora richiamato dal secondo assistente che gli comunicava di essere stato nuovamente colpito alla testa da una bottiglia, di grande formato, piena d’acqua che gli cagionava forte dolore e giramenti di testa. Per tale ragione l’arbitro interrompeva nuovamente il gioco e si rivolgeva al capitano del Corigliano in quanto un gruppo di tifosi della stessa squadra continuava a lanciare bottiglie di plastica, di vetro, batterie e accendini mentre un altro gruppo composto da almeno 15 elementi cercava di aprire, forzandolo, un cancello che permetteva l’accesso in campo. Poiché la situazione non ritornava alla calma l’arbitro riteneva di sospendere la gara temporaneamente ripromettendosi tuttavia di riprenderla qualora le condizioni ambientali glielo avessero permesso. Dopo circa un minuto nel quale il Direttore di gara era rimasto in campo, gli esagitati riuscivano a far cedere il cancello per cui, l’arbitro, nonostante la presenza di quattro Carabinieri impossibilitati ad arginare i citati tifosi, decideva per la chiusura definitiva di gara, solo dopo, tuttavia, aver sostato ulteriori cinque minuti davanti agli spogliatoi nel tentativo, vano, che la situazione tornasse alla normalità e subendo reiterate minacce e offese da parte della tifoseria del Corigliano. Il secondo assistente arbitrale, coinvolto nei fatti sopra riportati, nel supplemento di rapporto ha confermato pedissequamente quanto riferito dall’arbitro aggiungendo inoltre di esser stato fatto oggetto, al suo rientro negli spogliatoi, anche di minacce e spintoni da parte di un calciatore del Corigliano che riusciva ad individuare solo una volta presa visione dei documenti utilizzati per l’identificazione. L’assistente ha, inoltre, nel rapporto, chiarito che il colpo ricevuto gli avrebbe comunque impedito di proseguire a svolgere la sua funzione. In relazione a tali eventi, per come succintamente riportati, il giudice sportivo decretava, ai danni del Corigliano, la punizione sportiva della perdita della gara, la squalifica del campo di gioco per due gare da disputarsi a porte chiuse e l’ammenda di 500,00. Statuiva anche l’obbligo di tenere indenne la società Luzzese Calcio 1965 dei danni causati alle strutture dell’impianto sportivo da parte dei propri calciatori non identificati e sostenitori se richiesti e documentati. La società reclamante impugna tale delibera assumendo – anche nel corso della seduta del 1° aprile 2016 - che la gara è stata condizionata da un errore tecnico dell’arbitro (l’azione del gol della Luzzese sarebbe scaturita dalla ripresa del gioco effettuata con un fallo laterale che era stato assegnato dall’assistente arbitrale al Corigliano) e che la sospensione della gara è stata decretata dall’arbitro in maniera illegittima in quanto non ne ricorreva alcun presupposto atteso che lo stesso non ha posto in essere alcun provvedimento atto a riportare la calma ed a far riprendere il gioco. A tal fine allega quale prova documentale un dvd che riproduce lo svolgimento dell’intero incontro. La Luzzese ha inviato controdeduzioni, che ha esposto nel corso della seduta del 1° aprile 2016, con le quali chiede il rigetto del reclamo relativamente alla punizione sportiva della gara nonché l’inasprimento delle sanzioni accessorie ai danni del Corigliano stesso, in particolare la penalizzazione di un punto in classifica. In via preliminare questo Collegio rappresenta che il lamentato errore tecnico non può essere sindacato in quanto il fatto narrato non è provato; non ricorre un errore tecnico nell’azione di ripresa del gioco trattandosi di corretta esecuzione di decisione rientrante nell’esclusiva discrezionalità tecnica dell’arbitro (regola 5 gioco del calcio). Inoltre, sempre in via preliminare, è da dirsi che la prova filmata di cui si chiede l’acquisizione, non può essere ammessa in quanto la fattispecie oggetto di esame non rientra tra quelle ricomprese all’art. 35 C.G.S.. In merito alla decisione dell’arbitro di sospendere, prima temporaneamente e poi definitivamente, la gara è da dirsi che il rapporto del Direttore di gara così come quello del secondo assistente arbitrale, non mostrano spazio a censure di sorta. Alla luce della narrazione effettuata dall’arbitro, ritiene questo Collegio che lo stesso non avrebbe potuto proseguire nella direzione di gara per cui la decisione di sospenderla deve considerarsi legittima in quanto assunta in conformità alla consolidata giurisprudenza degli Organi Superiori di giustizia sportiva. Il provvedimento di sospensione di una gara deve essere supportato infatti da elementi gravi e oggettivi che la legittimano. Ed in effetti dal rapporto di gara si desume con assoluta certezza che l’arbitro non è stato nelle condizioni di proseguire nella direzione per la situazione di grave tensione e di notevole potenzialità lesiva venutasi a creare. Impossibilità concretizzatasi nonostante l’arbitro abbia tentato più volte, anche chiedendo supporto al capitano del Corigliano, di riportare la situazione alla normalità e lo abbia fatto attendendo, prima sul campo e poi davanti agli spogliatoi, che gli eventi permettessero la ripresa della gara. Anche la responsabilità oggettiva, ai sensi della quale i fatti sono stati attribuiti alla società Corigliano, non può essere posta in dubbio in quanto è palese che le intemperanze di cui è stato vittima l’assistente arbitrale sono da attribuirsi ai sostenitori del Corigliano che erano stati allocati nel settore posto alle spalle dell’assistente stesso. Muovendo da tale assunto questa Corte ritiene che la sanzione conseguente, della punizione sportiva della gara, non sia censurabile, mentre appare conforme a giustizia ridurre la sanzione della squalifica del campo ad una sola gara effettiva da disputarsi a porte chiuse. L’ulteriore sanzione dell’ammenda appare congrua ed adeguata ai fatti ascritti. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce la sanzione della squalifica del campo di gioco del A.S.D. CORIGLIANO ad UNA sola gara effettiva da disputarsi a “porte chiuse”; rigetta nel resto; conferma l’obbligo per la società A.S.D. CORIGLIANO di tenere indenne la società LUZZESE CALCIO 1965 dei danni causati alle strutture dell’impianto sportivo da parte dei propri calciatori non identificati e sostenitori se richiesti e documentati; dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it