COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 137 DEL 04 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.107 della Società A.S.D. AURORA REGGIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.121 del 4.3.2016 (squalifica del massaggiatore IERO Basilio fino al 30.9.2016, ammenda di € 200,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 137 DEL 04 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.107 della Società A.S.D. AURORA REGGIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.121 del 4.3.2016 (squalifica del massaggiatore IERO Basilio fino al 30.9.2016, ammenda di € 200,00). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante; RILEVA La reclamante impugna esclusivamente la sanzione irrogata al sig. Iero Basilio e l'ammenda di € 200,00 alla società per responsabilità oggettiva riferita alla condotta di dirigenti e calciatori, che ha determinato la sospensione della gara. In merito alla condotta ascritta al suo tesserato, la società ne eccepisce l'assoluta estraneità ai fatti addebitati, argomentando che non si è mai avvicinato all'arbitro durante le concitate proteste riferite nel rapporto ufficiale, rimanendo sempre nell'area tecnica di competenza, mentre i dirigenti delle due società si prodigavano per calmare gli animi più accessi sul terreno di gioco. Il sig. Iero Basilio, sostiene la reclamante, solo dopo la sospensione della gara si recava dal direttore di gara per manifestare in modo corretto, sportivo ed educato, il proprio dispiacere per l'accaduto, accettando suo malgrado la decisione dell'arbitro, che non condivideva, poiché non si sarebbe verificato alcun episodio tale da giustificare la sospensione della gara. A parere di questa Corte non si riscontrano elementi che possono inficiare le risultanze degli atti ufficiali che costituiscono prova privilegiata e deve ammettersi la responsabilità oggettiva della società per la condotta dei suoi tesserati, per come affermata dal Giudice Sportivo. Quanto alla sanzione comminata al sig. Iero Basilio, avuto riguardo alla natura e all'entità degli addebiti, il comportamento posto in essere deve essere ricondotto alla protesta di modesta violenza e, pertanto, la sanzione deve essere conguamente ridotta; P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce l'inibizione nei confronti del sig. IERO Basilio fino al 4 MAGGIO 2016; rigetta il reclamo avverso l'ammenda e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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