COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 137 DEL 04 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.112 della Società A.S.D. ROSARNO NUCERA ROSSI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.51 SGS del 24.3.2016 (penalizzazione di QUATTRO punti in classifica, ammenda di € 200,00, inibizione del dirigente NUCERA Antonio fino al 31.10.2016, squalifica dell’allenatore NUCERA Francesco fino al 12.5.2016).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 137 DEL 04 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO n.112 della Società A.S.D. ROSARNO NUCERA ROSSI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.51 SGS del 24.3.2016 (penalizzazione di QUATTRO punti in classifica, ammenda di € 200,00, inibizione del dirigente NUCERA Antonio fino al 31.10.2016, squalifica dell’allenatore NUCERA Francesco fino al 12.5.2016). LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito l'arbitro a chiarimenti; RILEVA la società ricorrente ha ammesso la circostanza che l'arbitro è stato colpito da un sostenitore entrato abusivamente nel recinto di gioco in prossimità degli spogliatoi, pur contestando l'entità del malessere lamentato. Appaiono incontestabili i fatti come risultanti dagli atti ufficiali che costituiscono prova privilegiata, e che il direttore di gara sentito a chiarimenti ha confermato a questa Corte. Quanto alle sanzioni inflitte alla società e ai tesserati, vanno rimodulate e graduate secondo la natura e l'entità degli addebiti. In particolare, non si ravvisa nella condotta del dirigente Nucera Antonio il tentativo di aggressione, fattispecie che secondo la costante interpretazione della giurisprudenza sportiva richiede il compimento di atti tendenti inequivocabilmente a colpire e non andati a buon fine esclusivamente a causa dell'intervento di terzi estranei, da non confondersi con l'improvvido avvicinamento al direttore di gara per una mera aggressione verbale. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo: riduce la penalizzazione in classifica inflitta alla Società A.S.D. ROSARNO NUCERA ROSSI a DUE punti; riduce l'inibizione nei confronti del dirigente NUCERA Antonio fino al 30 GIUGNO 2016; riduce la squalifica nei confronti dell'allenatore NUCERA Francesco fino al 30 APRILE 2016; rigetta nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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