COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 138 DEL 06 APRILE 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR.17 a carico di: -Sig. Saverio MINIERI, all’epoca dei fatti Presidente della ASD MINIERI KING ELETTRICA; a carico di: -Società A.S.D. MINIERI KING ELETTRICA- ora A.S.D. MKE CALCIO per rispondere: il primo: della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. perché nel reclamo proposto alla CSAT presso il C.R. Calabria, relativo ad un presunto errore tecnico commesso dall’Arbitro della gara TAVERNA – MINIERI KING del 15.3.15, valevole per l Campionato di 1° ctg., esprimeva giudizi lesivi ed offensivi sia nei confronti del Direttore di gara, sig. Enrico GIGLIOTTI, che nei confronti del Commissario di campo, quali: “… il direttore di gara, sig. Enrico GIGLIOTTI della Sezione di Cosenza, ha commesso un errore tecnico voluto ed in tutta mala fede … Forse non voleva infierire visto il rigore regalato alla squadra avversaria molto facilmente … errore Grossolano commesso, Voluto, Ripetuto e Riconfermato anche con dichiarazione scritta, niente di più falso. Questo è il mondo dello Sport e del Calcio in particolare di cui tanto si parla? …altra cosa molto sgradevole, accade nel momento in cui il mio allenatore a fine gara si avvicina al Commissario di campo … chiedendogli della doppia ammonizione al GIMIGLIANO e avendo capito il tutto ha risposto che non era di sua competenza intervenire nel merito. Certo, non poteva entrare nel merito, perché si era messo d’accordo con l’arbitro per trasformare entrambi come dei maghi l’ammonizione in questione. Questo a dimostrazione e per far capire agli Organi Competenti, purtroppo, per una Società che punta alla vittoria di un campionato, da quale tipo di persone siano rappresentati e/o tutelati”; la seconda: a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S. per quanto ascritto al sig. Saverio MINIERI, all’epoca dei fatti Presidente della ASD MINIERI KING ELETTRICA.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 138 DEL 06 APRILE 2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR.17 a carico di: -Sig. Saverio MINIERI, all’epoca dei fatti Presidente della ASD MINIERI KING ELETTRICA; a carico di: -Società A.S.D. MINIERI KING ELETTRICA- ora A.S.D. MKE CALCIO per rispondere: il primo: della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. perché nel reclamo proposto alla CSAT presso il C.R. Calabria, relativo ad un presunto errore tecnico commesso dall’Arbitro della gara TAVERNA - MINIERI KING del 15.3.15, valevole per l Campionato di 1° ctg., esprimeva giudizi lesivi ed offensivi sia nei confronti del Direttore di gara, sig. Enrico GIGLIOTTI, che nei confronti del Commissario di campo, quali: “… il direttore di gara, sig. Enrico GIGLIOTTI della Sezione di Cosenza, ha commesso un errore tecnico voluto ed in tutta mala fede … Forse non voleva infierire visto il rigore regalato alla squadra avversaria molto facilmente … errore Grossolano commesso, Voluto, Ripetuto e Riconfermato anche con dichiarazione scritta, niente di più falso. Questo è il mondo dello Sport e del Calcio in particolare di cui tanto si parla? …altra cosa molto sgradevole, accade nel momento in cui il mio allenatore a fine gara si avvicina al Commissario di campo … chiedendogli della doppia ammonizione al GIMIGLIANO e avendo capito il tutto ha risposto che non era di sua competenza intervenire nel merito. Certo, non poteva entrare nel merito, perché si era messo d’accordo con l’arbitro per trasformare entrambi come dei maghi l’ammonizione in questione. Questo a dimostrazione e per far capire agli Organi Competenti, purtroppo, per una Società che punta alla vittoria di un campionato, da quale tipo di persone siano rappresentati e/o tutelati”; la seconda: a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S. per quanto ascritto al sig. Saverio MINIERI, all’epoca dei fatti Presidente della ASD MINIERI KING ELETTRICA. IL DEFERIMENTO Il Sostituto Procuratore Federale Delegato, ricevuta la nota del 22.04.2015 del Presidente del C.R. Calabria della L.N.D. con allegata, tra l’altro, la delibera della Corte Sportiva d’Appello presso il predetto Comitato, di cui al C.U. n. 148 del 21.04.2015, con la quale si disponeva di rimettere a quest’Ufficio gli atti relativi al procedimento colà instaurato a seguito del reclamo sporto dalla società A.S.D. MINIERI KING ELETTRICA avverso la decisione del G.S. di cui al C.U. n. 134 del 26.03.2015; letti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 200pf15-16 avente ad oggetto: “Comportamento della soc. Minieri King Elettrica con riferimento alle espressioni dal tenore offensivo nei confronti dell’arbitro e dell’OA contenute nel reclamo proposto alla CSAT (gara Taverna - Minieri King del 15.3.15 – 1° ctg), a seguito della mancata espulsione del calciatore Gimigliano della Taverna (rectius della Soc. Minieri King Elettrica rilevato che nel corso del procedimento in oggetto è stata acquisita, tra l’altro, la seguente documentazione avente rilevante valore probatorio: ), per doppia ammonizione”; 1) lo stralcio del comunicato ufficiale n. 148 del 21.4.2015; 2) copia del referto di gara Taverna – Minieri King Elettrica del 15.3.2015; 3) copia del rapporto del Commissario di campo; 4) copia del ricorso al G.S.T. della A.S.D. Minieri King Elettrica, con allegato C.D.; 5) copia delle controdeduzioni della A.S.D. Taverna; 6) lo stralcio del comunicato ufficiale n. 134 del 26.03.2015, riportante la delibera del G.S.T. relativa alla suddetta gara; 7) copia del ricorso alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale presentato dall’A.S.D. Minieri King Elettrica; 8) copia delle controdeduzioni della A.S.D. Taverna; 9) copia del verbale riportante le dichiarazioni rese alla Corte Sportiva di Appello Territoriale dall’arbitro della gara e dal rappresentante della A.S.D. Minieri King Elettrica; 10) nota della A.S.D. Minieri King Elettrica, del 30.03.2015; 11) fogli di censimento di entrambe le Società; vista la comunicazione di conclusione delle indagini a prot. 4150/1200pf15-16/GC/vdb datata 29.10.2015 e preso atto che nessuna memoria difensiva risulta essere stata depositata dagli avvisati che non hanno neanche formulato richiesta di essere auditi; considerato che dall’esame della documentazione complessivamente acquisita, come sopra indicata, appaiono emergere i seguenti comportamenti rilevanti posti in essere dal soggetto sottoindicato: - Saverio MINIERI, all’epoca dei fatti Presidente della ASD MINIERI KING ELETTRICA: violazione dei principi di principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. perché nel reclamo proposto alla CSAT presso il C.R. Calabria, relativo ad un presunto errore tecnico commesso dall’Arbitro della gara TAVERNA - MINIERI KING del 15.3.15, valevole per l Campionato di 1° ctg., esprimeva giudizi lesivi ed offensivi sia nei confronti del Direttore di gara, sig. Enrico GIGLIOTTI, che nei confronti del Commissario di campo, quali: “… il direttore di gara, sig. Enrico GIGLIOTTI della Sezione di Cosenza, ha commesso un errore tecnico voluto ed in tutta mala fede … Forse non voleva infierire visto il rigore regalato alla squadra avversaria molto facilmente … errore Grossolano commesso, Voluto, Ripetuto e Riconfermato anche con dichiarazione scritta, niente di più falso. Questo è il mondo dello Sport e del Calcio in particolare di cui tanto si parla? …altra cosa molto sgradevole, accade nel momento in cui il mio allenatore a fine gara si avvicina al Commissario di campo … chiedendogli della doppia ammonizione al GIMIGLIANO e avendo capito il tutto ha risposto che non era di sua competenza intervenire nel merito. Certo, non poteva entrare nel merito, perché si era messo d’accordo con l’arbitro per trasformare entrambi come dei maghi l’ammonizione in questione. Questo a dimostrazione e per far capire agli Organi Competenti, purtroppo, per una Società che punta alla vittoria di un campionato, da quale tipo di persone siano rappresentati e/o tutelati”; osservato che, da quanto sopra consegue, altresì, la responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del C.G.S., della Società ASD MINIERI KING ELETTRICA, per le condotte poste in essere dal suo Presidente, sig. Saverio MINIERI; vista la proposta del Sostituto Procuratore federale avv. Salvatore Orestano; visto l’art. 32 ter, comma 4, del C.G.S. DEFERIVA a questo Tribunale Federale Territoriale: -Il sig. Saverio MINIERI, all’epoca dei fatti Presidente della ASD MINIERI KING ELETTRICA; -la Società A.S.D. MINIERI KING ELETTRICA – ora A.S.D. MKE CALCIO; per rispondere: il primo: della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. perché nel reclamo proposto alla CSAT presso il C.R. Calabria, relativo ad un presunto errore tecnico commesso dall’Arbitro della gara TAVERNA - MINIERI KING del 15.3.15, valevole per l Campionato di 1° ctg., esprimeva giudizi lesivi ed offensivi sia nei confronti del Direttore di gara, sig. Enrico GIGLIOTTI, che nei confronti del Commissario di campo, quali: “… il direttore di gara, sig. Enrico GIGLIOTTI della Sezione di Cosenza, ha commesso un errore tecnico voluto ed in tutta mala fede … Forse non voleva infierire visto il rigore regalato alla squadra avversaria molto facilmente … errore Grossolano commesso, Voluto, Ripetuto e Riconfermato anche con dichiarazione scritta, niente di più falso. Questo è il mondo dello Sport e del Calcio in particolare di cui tanto si parla? …altra cosa molto sgradevole, accade nel momento in cui il mio allenatore a fine gara si avvicina al Commissario di campo … chiedendogli della doppia ammonizione al GIMIGLIANO e avendo capito il tutto ha risposto che non era di sua competenza intervenire nel merito. Certo, non poteva entrare nel merito, perché si era messo d’accordo con l’arbitro per trasformare entrambi come dei maghi l’ammonizione in questione. Questo a dimostrazione e per far capire agli Organi Competenti, purtroppo, per una Società che punta alla vittoria di un campionato, da quale tipo di persone siano rappresentati e/o tutelati”; la seconda IL DIBATTIMENTO : a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S., per quanto ascritto al sig. Saverio MINIERI, all’epoca dei fatti Presidente della ASD MINIERI KING ELETTRICA. Nella riunione del 4 aprile 2016 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv.Nicola Monaco. E’presente anche il Sig.Mirarchi Antonio in rappresentanza della Società ASD Minieri King Elettrica ora A.S.D. Mke Calcio e del Presidente Minieri Saverio, in forza di procura speciale in atti. Prima dell’inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dell’ art. 23, C.G.S.. Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore Federale. IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura: -Saverio Minieri inibizione mesi sei (6), da pena base di mesi nove (9); - ASD Minieri King Elettrica – ora A.S.D. Mke Calcio ammenda di € 400,00, da pena base di € 600,00. - visto l’art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; - rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua; - rilevato che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 23 C.G.S.. -preso atto del patteggiamento; P.Q.M. Irroga; -al Presidente MINIERI SAVERIO l’inibizione per mesi SEI (6) e quindi fino al 6 OTTOBRE 2016; -alla Società A.S.D. MKE CALCIO ex A.S.D. MINIERI KING ELETTRICA l’ammenda di € 400,00, che, che ai sensi dell’art. 23, del Codice di Giustizia Sportiva dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario su c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art.32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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