COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 07/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 34/cs – Ricorso Club Sportivo Avosso 1953 avverso la squalifica del calciatore Carlo Trimarchi per tre giornate – Gara Davagna – Avosso del 19.3.2016 Campionato Terza Categoria. C.U. n. 57 del 24.3.2016 Delegazione Provinciale di Genova.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 07/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Prot. n. 34/cs - Ricorso Club Sportivo Avosso 1953 avverso la squalifica del calciatore Carlo Trimarchi per tre giornate - Gara Davagna - Avosso del 19.3.2016 Campionato Terza Categoria. C.U. n. 57 del 24.3.2016 Delegazione Provinciale di Genova. Avverso la squalifica del calciatore Carlo Trimarchi per tre giornate effettive di gara, il Club Sportivo Avosso ha depositato ricorso nel quale chiede la riduzione della sanzione che ritiene sproporzionata in relazione alla gravità del gesto da questi compiuto. A difesa riporta alcune decisioni per comportamenti analoghi puniti con squalifiche più contenute. Il reclamo non può trovare accoglimento. Questa Corte si è più volte pronunciata in merito alle richieste di soggetti appellanti di procedere, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni, a paragoni con casi ritenuti “similari” puniti in maniera più contenuta, perché ogni caso fa storia a se e va giudicato sulla base del contenuto del referto arbitrale; nel caso di specie poi, la decisione appellata è stata emessa da giudice differente da quello dei casi citati, talché è giustificabile che, nel contesto di un codice di giustizia in cui spesso non è definita la misura della sanzione, sussistano possibili lievi differenze. Concludendo ed entrando nel merito, quanto è riferito nel resoconto compiuto a fine gara dal Trimarchi nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria (insulti, ingiurie e minacce accompagnate da un gesto volgare e di grande maleducazione) e la qualifica di vice capitano rivestita nell’occasione, non consente a questo giudicante di accogliere le richieste della reclamante. Pe questi motivi la Corte respinge il ricorso della società Club Sportivo Avosso e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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