COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 07/04/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Prot. n. 16/tf – Procura Federale – Deferimento del signor Mario Pisano, allenatore A.S. Andora A.S.D., per violazione art. 1bis comma 1 CGS e della società A.S. Andora A.S.D. per responsabilità oggettiva nelle violazioni ascritte al signor Mario Pisano. (rif.to PF 5447/345 pf15-16/SS/fda dell’1.12.2015). Seguito riunione del 9 febbraio 2016.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 07/04/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Prot. n. 16/tf - Procura Federale - Deferimento del signor Mario Pisano, allenatore A.S. Andora A.S.D., per violazione art. 1bis comma 1 CGS e della società A.S. Andora A.S.D. per responsabilità oggettiva nelle violazioni ascritte al signor Mario Pisano. (rif.to PF 5447/345 pf15-16/SS/fda dell’1.12.2015). Seguito riunione del 9 febbraio 2016. Con atto recante la data del 1.12.2015 il Procuratore Generale Aggiunto ha deferito il signor Mario Pisano, allenatore della prima squadra della società A.S. ANDORA A.S.D., per violazione degli articoli 1bis comma 1 e 5 comma 1 CGS per aver rilasciato al quotidiano IL SECOLO XIX del 24.10.2015 dichiarazioni gravemente lesive dell’arbitro della gara Andora – Bragno del 18.10.2015 e dell’onorabilità della classe arbitrale. Alla riunione del 9 febbraio 2016 si è presentato, in rappresentanza della Procura Federale, l’Avv. Marco Stefanini che comunicava al Tribunale di aver convenuto con il signor Mario Pisano un accordo per l’applicazione della sanzione ex art. 23 CGS con contestuale invio dell’accordo raggiunto al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23 comma 2 CGS. Il Procuratore Generale dello Sport non ha formulato osservazioni e in data 16 marzo 2016 la Procura Federale ha nuovamente trasmesso al tribunale l’accordo suddetto. Il Tribunale, rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza: Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., rilevato che prima dell’inizio del dibattimento, il signor Mario Pisano ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS; [-pena base sanzione di inibizione per mesi 3 (tre) diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 2 (due); visto l’art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23 comma 2 CGS secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, al Procuratore Generale dello sport presso il CONI, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità delle sanzioni indicate. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, all’Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara l’efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; per questi motivi Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria della FIGC dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”. Il dispositivo Il Tribunale delibera d’infliggere al signor Mario Pisano la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi due. Manda alla Segreteria del Comitato per gli adempimenti previsti dal CGS.
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