• Stagione sportiva: 2015/2016
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N°59 del 07/04/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Deferimento della Procura Federale del 22.2.2016 a carico di: 1. QUARTAROLI Fabrizio, Presidente della ASD DAK CALCIO, per rispondere della violazione dell’art 1 bis, comma 1, CGS in relazione all’Art. 38, commi 1 e 4, delle NOIF, per avere, nella sua qualità ed in ragione del suo dovere di vigilanza, permesso e comunque non impedito che il sig. CAVALLINI Simone, allenatore abilitato svolgesse nella stagione sportiva 2014/2015 (a far data dell’11.2.2015) attività tecnica a favore della ASD DAK CALCIO, in assenza di alcun tesseramento con la società stessa, 2. ASD DAK CALCIO per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art 4 commi 1 e 2 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti ai propri tesserati.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N°59 del 07/04/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Deferimento della Procura Federale del 22.2.2016 a carico di: 1. QUARTAROLI Fabrizio, Presidente della ASD DAK CALCIO, per rispondere della violazione dell'art 1 bis, comma 1, CGS in relazione all'Art. 38, commi 1 e 4, delle NOIF, per avere, nella sua qualità ed in ragione del suo dovere di vigilanza, permesso e comunque non impedito che il sig. CAVALLINI Simone, allenatore abilitato svolgesse nella stagione sportiva 2014/2015 (a far data dell'11.2.2015) attività tecnica a favore della ASD DAK CALCIO, in assenza di alcun tesseramento con la società stessa, 2. ASD DAK CALCIO per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art 4 commi 1 e 2 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti ai propri tesserati. Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito, - rilevato che nessuno è comparso per i deferiti, nonostante regolare convocazione a mezzo telefax; - esaminate le memorie presentate dai deferiti; - rilevato che il Rappresentante della Procura chiedeva di comminare le seguenti sanzioni: - a carico del QUARTAROLI Fabrizio mesi uno di inibizione; - a carico della società ASD DAK CALCIO € 150,00 di ammenda; OSSERVA Il comportamento addebitato risulta provato documentalmente. Infatti, il tecnico CAVALLINI Simone ha svolto attività tecnica in favore della ASD DAK CALCIO dall'11.2.2015 quale allenatore delle squadre Esordienti a 9, Esordienti a 11 e calcio femminile nella stagione sportiva 2014/2015, senza essere tesserato per la predetta società. La responsabilità della società deferita e del suo Presidente in ordine alla violazione dell'art 1 bis comma 1 in relazione all'Art. 38, commi 1 e 4 delle NOIF è evidente e le sanzioni richieste dal Rappresentante delle Procura devono ritenersi eque alla luce della gravità del suddetto comportamento. Tanto premesso e ritenuto il Tribunale Federale Territoriale, COMMINA - a QUARTAROLI Fabrizio mesi uno di inibizione - alla società ASD DAK CALCIO € 150,00 di ammenda. Manda alla segreteria di comunicare direttamente all'interessato il presente provvedimento, nonché di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.
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Comunicato Ufficiale N°59 del 07/04/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Deferimento della Procura Federale del 22.2.2016 a carico di: 1. QUARTAROLI Fabrizio, Presidente della ASD DAK CALCIO, per rispondere della violazione dell’art 1 bis, comma 1, CGS in relazione all’Art. 38, commi 1 e 4, delle NOIF, per avere, nella sua qualità ed in ragione del suo dovere di vigilanza, permesso e comunque non impedito che il sig. CAVALLINI Simone, allenatore abilitato svolgesse nella stagione sportiva 2014/2015 (a far data dell’11.2.2015) attività tecnica a favore della ASD DAK CALCIO, in assenza di alcun tesseramento con la società stessa, 2. ASD DAK CALCIO per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art 4 commi 1 e 2 del CGS per gli illeciti disciplinari ascritti ai propri tesserati."