FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 326/A del 30/03/2016 – Istanza di grazia avanzata da: Antonio MURGIA. Il Presidente Federale – vista l’istanza di grazia avanzata dall’ex associato A.I.A. Antonio MURGIA, nato il 26.11.1976; – visto l’art. 33, comma 8, dello Statuto Federale c o n c e d e la grazia, in relazione alla sanzione del ritiro della tessera federale, al Sig. Antonio MURGIA.
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 327/A del 30/03/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: NICOLA FRAGETTA
- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle
indagini di cui al procedimento n. 521 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. NICOLA
FRAGETTA, avente ad oggetto la seguente condotta:
il Sig. NICOLA FRAGETTA calciatore, per la violazione degli artt. 1 bis, commi 1 e 5 del
C.G.S. in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle N.O.I.F. e 43, comma 1 e
6, delle NOIF per avere disputato la gara Atletik - Castelcivita 1972 (2 Ctg) del
31/10/15 senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli
accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica
copertura assicurativa;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia
Sportiva, formulata dal Sig. NICOLA FRAGETTA;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto
dalle parti relativo all’applicazione della sanzione finale nella misura di 2 (due) giornate di
squalifica il Sig. NICOLA FRAGETTA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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