FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 328/A del 30/03/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ANTONIO REBESCO
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 328/A del 30/03/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ANTONIO REBESCO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle
indagini di cui al procedimento n. 827 pf 10 - 11, riunito ai procedimenti n. 158 pf 11 - 12 e n. 139
pf 13 – 14, adottato nei confronti del Sig. ANTONIO REBESCO, avente ad oggetto la seguente
condotta:
Antonio REBESCO, all’epoca dei fatti agente di calciatori, per le seguenti violazioni:
1) art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell’art. 1
bis, comma 1, del C.G.S., artt. 10, comma 1, 12, comma 1, del Regolamento Agenti di
calciatori vigente all’epoca dei fatti, per aver svolto la attività di agente nella operazione di
tesseramento da parte della F.C. CATANZARO S.P.A. del calciatore Ivano CIANO, avvenuta
in data 25 giugno 2008, senza alcun mandato conferito, in violazione del regolamento agenti
di calciatori vigente all’epoca dei fatti;
2) art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell’art. 1
bis, comma 1, del C.G.S., artt. 3, comma 4, 12, comma 1 e 4, del regolamento Agenti di
calciatori vigente all’epoca dei fatti, per aver sottoscritto un mandato rosso per il tesseramento
del calciatore Ivano CIANO con il sig. Antonio AIELLO per conto della società F.C.
CATANZARO S.p.a., in data 19 settembre 2009, successivamente al tesseramento del
calciatore avvenuto in data 25 giugno 2008, come riconoscimento di un corrispettivo
precedentemente maturato, in violazione del regolamento agenti di calciatori vigente all’epoca
dei fatti;
3) art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell’art. 1
bis, comma 1, del C.G.S., art. 12, commi 1 e 2, del Regolamento Agenti di calciatori vigente
all’epoca dei fatti, art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per la mancata indicazione del proprio
nome nel contratti economici stipulati in data 16.9.2009 dal sig. Alessandro BRUNO con la
società F.C. CATANZARO S.P.A. nonostante fosse l’agente di tale calciatore;
4) art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell’art. 1
bis, comma 1, del C.G.S., all’art. 19, commi 2 e 3, del Regolamento Agenti di calciatori
vigente all’epoca dei fatti, all’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per la mancata indicazione del
proprio nome nel contratti economici stipulati in data 14.5.2010 dal sig. Alessandro BRUNO
con la società F.C. Catanzaro S.p.A. nonostante fosse l’agente di tale calciatore;
5) art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti ed attualmente trasfuso nell’art. 1
bis, comma 1, del C.G.S., all’art. 19, commi 2 e 3, del Regolamento Agenti di calciatori
vigente all’epoca dei fatti, all’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., per la mancata indicazione del
proprio nome nel contratto economico stipulato in data 9.8.2010 da Alessandro BRUNO con la ASG NOCERINA S.r.l. nonostante fosse l’agente di tale calciatore;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia
Sportiva, formulata dal Sig. Antonio REBESCO;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto
dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 60 giorni di sospensione della licenza e €
1.500,00 di ammenda per il Sig. Antonio REBESCO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione
Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.
IT 50 K 01005 03309 000000001083
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione
dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di
Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.