FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 329/A del 30/03/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: VINCENZO DI GIACOMO

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 329/A del 30/03/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: VINCENZO DI GIACOMO Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 330 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. VINCENZO DI GIACOMO, avente ad oggetto la seguente condotta: Vincenzo DI GIACOMO, arbitro effettivo della sezione AIA di Sapri, direttore della gara tra Certosa di Padula – Sporting Sala Consilina del 9.11.14, valevole per il campionato regionale di II categoria, per avere dapprima redatto il referto e relativo supplemento in base al quale sono state comminate sanzioni ad alcuni tesserati della società Sporting Sala Consilina, poi per avere , senza alcuna giustificazione plausibile, per ben due volte in sede di audizione, dapprima innanzi alla competente Corte Sportiva d’Appello Territoriale, poi dinanzi alla Procura Federale, modificato sostanzialmente quanto scritto nei documenti ufficiali di gara, con la conseguente modifica dei provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice sportivo territoriale, integrando quindi la violazione dell’articolo 1 bis, comma 1 del C.G.S. dei principi di lealtà, onestà e probità ivi contenuti e dei corrispondenti principi di cui all’articolo 40 del Regolamento AIA; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Vincenzo Di Giacomo; - vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; - rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 mesi di sospensione per il Sig. Vincenzo DI GIACOMO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
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