FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 333/A del 05/04/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: YASSINE ZAHIR – OUSSAMA FATHI – MARCO ZANINI – società C.S.D. FARO COOP SD
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 333/A del 05/04/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: YASSINE ZAHIR - OUSSAMA FATHI - MARCO ZANINI - società C.S.D.
FARO COOP SD
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa ai provvedimenti di conclusione delle
indagini di cui ai procedimenti n. 628 pf 15/16 e 629 pf 15/16 adottati nei confronti del Sig.
YASSINE ZAHIR, del Sig. OUSSAMA FATHI, del Sig. MARCO ZANINI e della società C.S.D.
FARO COOP SD, avente ad oggetto la seguente condotta:
Yassine ZAHIR, calciatore matr. n. 5.301.312, in violazione degli artt. 1 bis, commi 1 e 5
del C.G.S. in relazione all’art. 22 commi 2 e 3 C.G.S., per avere disputato, nelle fila della
CSD Faro Coop, le gare Faro Coop - Reggiolo (Camp. Prom. Girone B) del 06/09/15; CSD
Faro Coop - La Pieve Nonantola (Camp. Prom. Girone B) del 13/09/15; Crevalcore - Faro
Coop (Camp. Prom. Girone B) del 20/09/15, in posizione irregolare per squalifica non
scontata come da C.U. n. 44 del 14/05/15;
Oussama FATHI, calciatore matr. n. 5.152.157, in violazione degli artt. 1 bis, commi 1 e 5
del C.G.S. in relazione all’art. 22 commi 2 e 3 C.G.S., per avere disputato, nelle fila della
CSD Faro Coop, le gare Faro Coop - La Pieve Nonantola (Camp. Prom. Girone B) del
13/09/15; Crevalcore - Faro Coop (Camp. Prom. Girone B) del 20/09/15 in posizione
irregolare per squalifica non scontata come da C.U. n. 44 del 14/05/15;
Marco ZANINI, dirigente accompagnatore della società CSD Faro Coop, in violazione
dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 22 commi 2 e 3 del C.G.S., e 61,
comma 1 delle N.O.I.F per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della
squadra della stessa società in occasione delle gare Faro Coop - Reggiolo (Camp. Prom.
Girone B) del 06/09/15; Faro Coop - La Pieve Nonantola (Camp. Prom. Girone B) del
13/09/15; Crevalcore - Faro Coop (Camp. Prom. Girone B) del 20/09/15, in cui è stato
impiegato in posizione irregolare, in quanto squalificato, giusta C.U. n. 44 del 14/05/15, il
calciatore ZAHIR YASSINE matr. n. 5.301.312; e in occasione delle gare Faro Coop - La
Pieve Nonantola (Camp. Prom. Girone B) del 13/09/15; Crevalcore - Faro Coop (Camp.
Prom. Girone B) del 20/09/15, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto
squalificato, giusta C.U. n. 44 del 14/05/15, il calciatore FATHI OUSSAMA matr. n.
5.152.157, sottoscrivendo la relativa distinta, consegnata al Direttore della Gara e
consentendo così che gli stessi partecipassero alle gare malgrado non avessero titolo perché
squalificati;
C.S.D. FARO COOP SD a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S.,
per l’operato del proprio dirigente, calciatori e/o dei soggetti che hanno svolto attività a suo
favore ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, C.G.S.;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia
Sportiva, formulata dal Sig. Yassine ZAHIR, dal Sig. Oussama FATHI, dal Sig. Marco ZANINI
e dalla società C.S.D. FARO COOP SD, rappresentata dal Presidente Giuseppe Pucci;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto
dalle parti relativo all’applicazione della sanzione 1 giornata di squalifica in Campionato per il
Sig. Yassine ZAHIR, 1 giornata di squalifica in Campionato per il Sig. Oussama FATHI, 30
giorni di inibizione per il Sig. Marco ZANINI e di 1 punto di penalizzazione in classifica e €
500,00 di ammenda per la società C.S.D. FARO COOP SD;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione
Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.
IT 50 K 01005 03309 000000001083
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione
dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di
Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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