FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 334/A del 06/04/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MASSIMO SECONDO – società FC PRO VERCELLI 1892 S.r.l.
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 334/A del 06/04/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MASSIMO
SECONDO - società FC PRO
VERCELLI 1892 S.r.l.
- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle
indagini di cui al procedimento n. 470 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. MASSIMO
SECONDO, Presidente della società FC PRO VERCELLI 1892 S.r.l. e della società FC PRO
VERCELLI 1892 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:
MASSIMO SECONDO, Presidente e legale rappresentante della Società FC PRO VERCELLI 1892
S.r.l. in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del C.G.S. in relazione al Titolo II) - Criteri
Infrastrutturali – punto 3), del C. U. n. 238/A del 27.04.2015, per aver depositato oltre il
termine del 20.06.2015, previsto dalla normativa federale, l’istanza per ottenere la deroga a
svolgere l’attività per la stagione 2015/2016 in un impianto non ubicato nel proprio comune,
lo Stadio “D. Manuzzi” di Cesena, nonché la documentazione a corredo della stessa, ovvero
la disponibilità dell’impianto predetto, la licenza di cui all’art. 68 del TULPS e il nulla osta
del Prefetto di Forlì-Cesena.
FC PRO VERCELLI 1892 S.r.l., per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del
Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte al proprio Presidente;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia
Sportiva, formulata dal Sig. MASSIMO SECONDO per proprio conto e nell’interesse della FC PRO
VERCELLI 1892 S.r.l., in qualità di Presidente;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto
dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di inibizione di giorni 20 (venti) per il Sig.
MASSIMO SECONDO e di € 13.334,00 (tredicimilatrecentotrentaquattro/00) per la società FC PRO
VERCELLI 1892 S.r.l.;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione
Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.
IT 50 K 01005 03309 000000001083
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione
dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di
Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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