FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 336/A del 06/04/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: NOVARA CALCIO S.P.A.

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 336/A del 06/04/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: NOVARA CALCIO S.P.A. - Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 793 pf 12/13 adottato nei confronti della società NOVARA CALCIO S.P.A., avente ad oggetto la seguente condotta: NOVARA CALCIO, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., allora vigente per le condotte ascritte ai propri tesserati titolari di poteri di rappresentanza di cui al procedimento n. 793 pf 12/13; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimo Antonino De Salvo nell’interesse dalla società NOVARA CALCIO S.p.A., in qualità di Legale Rappresentante pro tempore; - vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; - rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di euro 6.000,00 di ammenda per la società NOVARA CALCIO S.p.A.; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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