FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 338/A del 07/04/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Maurizio ZAMPETTI

FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 338/A del 07/04/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Maurizio ZAMPETTI Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 700 pf 14/15 adottato nei confronti del Sig. Maurizio ZAMPETTI, avente ad oggetto la seguente condotta: MAURIZIO ZAMPETTI, Presidente del consiglio di amministrazione dal 3.4.2007 al 26.1.2013, amministratore unico dal 26.1.2013 all’1.8.2013 della A.S.D. Foligno Calcio s.r.l., nonché socio di riferimento della stessa attraverso società appartenenti alla famiglia, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. vigente all’epoca dei fatti, attualmente art.1 bis comma 1, anche in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle N.O.I.F. ed all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C. per l’operato fino al 30.6.2013, per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione ed il disseto economicopatrimoniale della società che ne ha causato il successivo fallimento; nonché per la violazione dell’art. 37 delle N.O.I.F. della F.I.G.C., in combinato disposto con l’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. per non essersi attenuto all’osservanza della normativa federale e, in particolare, per avere omesso di comunicare alla Lega di appartenenza nel termine previsto dall’art. 37 delle N.O.I.F. la variazione dell’organigramma della società consistente nello scioglimento del consiglio di amministrazione in carica e nella sua nomina quale amministratore unico della società; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Maurizio ZAMPETTI; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 40 mesi di inibizione e dell’ammenda di euro 3.000,00 per il Sig. Maurizio ZAMPETTI; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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