COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 98 del 08 Aprile 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 171. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO REAL SASSO 12 – GARA SALVATORE DE JUDICIBUS / REAL SASSO 12 DEL 18.03.2015 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 98 del 08 Aprile 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 171. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO REAL SASSO 12 – GARA SALVATORE DE JUDICIBUS / REAL SASSO 12 DEL 18.03.2015 – 2^ CAT. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, considerata la precedente delibera n. 106 di questa Corte del 22.05.2015, valutate le risultanze istruttorie della Procura Federale, pervenute presso questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, rileva preliminarmente che il comportamento del direttore di gara, in merito ai fatti contestati, è assolutamente censurabile ed incompatibile con il suo ruolo, avendo lo stesso direttore di gara reagito con la stessa intensità, pari all’aggressione subita da parte del calciatore del Real Sasso, Bartolomeo Infante; alla luce degli aspetti, significativi e gravi, emersi dalle indagini della Procura federale, non può non ritenersi che essi abbiano contribuito a determinare, in misura incisiva, gli accadimenti successivi. Tanto premesso, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Real Sasso 12, si riformula la sanzione inflitta dal Primo Giudice nei confronti di Infante Bartolomeo, De Lucia Fabio e Cavezza Franco, per ricondurla ad una misura più equa e, precisamente, al 30.06.2017. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società Real Sasso 12, di ridurre la sanzione della squalifica al 30.06.2017 ai calciatori Infante Bartolomeo, De Lucia Fabio e Cavezza Franco; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo.
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