COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 98 del 08 Aprile 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 172. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO ALETICO MUNIANENSE – GARA ATLETICO MUNIANENSE / BORGO FERROVIA DEL 15.03.2015 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE AVELLINO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 98 del 08 Aprile 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 172. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO ALETICO MUNIANENSE – GARA ATLETICO MUNIANENSE / BORGO FERROVIA DEL 15.03.2015 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE AVELLINO La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, rileva: la reclamante ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale (pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Avellino, n. 34 del 3.04.2015, alla pag. 672), con la quale era stato rigettato, alla medesima società, il reclamo in prima istanza, per presunta posizione irregolare di calciatori, agli effetti del tesseramento. Tale decisione venne impugnata dalla società Atletico Munianense (con atto regolarmente inviato alla controparte, nel rispetto delle relative modalità procedurali), la quale ha ribadito, in questa sede di seconda istanza, la richiesta di un’ulteriore verifica, agli effetti del tesseramento, del calciatore Urciuoli Marco, nato l’11.06.1995. Da accertamenti espletati presso la Segreteria del Giudice Sportivo Territoriale del C.R. Campania, è emerso, invero, che il nominato calciatore Urciuoli Marco, nato l’11.06.1995, aveva preso parte, con altra società, previo regolare tesseramento a favore di quest’ultima, a gare di Campionato di Attività Mista. Di conseguenza, il predetto calciatore risultava essere tesserato con due società diverse, violando le norme federali, per cui questo Collegio sospendeva il giudizio, rimettendo gli atti alla Procura Federale, per gli accertamenti di competenza. La Procura Federale, con nota n. 002pf – OG/ 2015-2016 del 27.08.2015 – prot. 2028, trasmetteva a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale tutti gli atti del procedimento. Dagli atti trasmessi, la Procura Federale ha accertato che il calciatore Urciuoli Marco realmente risultava tesserato a favore di due società diverse e che lo svincolo dal precedente tesseramento, che avrebbe potuto consentire quello con la società Borgo Ferrovia, è stato formalizzato solo in data 31.07.2015, successiva a quella di disputa della gara in esame, per cui, all’atto della gara medesima, la posizione del calciatore in argomento, agli effetti del tesseramento, era irregolare. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il ricorso presentato dalla società Atletico Munianense; di sanzionare la società Borgo Ferrovia con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3: dispone la trasmissione della presente decisione alla Procura Federale; nulla dispone in ordine alla tassa ricorso.
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