COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 98 del 08 Aprile 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 84. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO ATLETICO NOCERA 1997 – GARA VIRTUS CAMPAGNA / ATLETICO NOCERA 1997 DEL 5.03.2016 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 98 del 08 Aprile 2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
84. DELIBERA C.S.A.T. – RICORSO ATLETICO NOCERA 1997 – GARA VIRTUS CAMPAGNA / ATLETICO NOCERA 1997 DEL 5.03.2016 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2 La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo delegato, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dello stesso. Invero, la reclamante si duole dell’entità, a suo avviso eccessiva, della sanzione inflitta in prime cure, dal Giudice Sportivo Territoriale, a carico del calcettista Imparato Marco. Attraverso la disamina degli atti e, in particolare, del referto arbitrale, che configura fonte di prova piena e privilegiata, è risultato che il predetto calcettista abbia assunto un atteggiamento irriguardoso ed aggressivo culminato in una spinta, pur “leggera”, a detta dello stesso direttore di gara. Tale modalità della condotta (riferita alla bassa intensità della predetta “spinta”) impone una rivisitazione della decisione del Giudice Sportivo Territoriale, che, pertanto va ricondotta in termini di equità e di proporzionalità della sanzione. Tanto premesso, questa Corte Sportiva ritiene di poter parzialmente accogliere la richiesta della reclamante, riducendo a quattro giornate di gara la sanzione a carico del calcettista Imparato Marco. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento parziale del ricorso proposto dalla società Atletico Nocera 1997, di ridurre a quattro giornate di gara la squalifica a carico del calcettista Imparato Marco; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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