COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°320 del 08/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE FRANCHI NAZZARENO (SOC. VIRTUS BORGOROSE) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 30/04/2016 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N. 32 DEL 21/01/2016 (Gara: VIRTUS BORGOROSE – POGGIO BUSTONE del 16/01/2016 – Campionato di Terza Categoria Rieti)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°320 del 08/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE FRANCHI NAZZARENO (SOC. VIRTUS BORGOROSE) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 30/04/2016 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N. 32 DEL 21/01/2016 (Gara: VIRTUS BORGOROSE – POGGIO BUSTONE del 16/01/2016 – Campionato di Terza Categoria Rieti) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 263 del 26/02/2016 La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, Visto il reclamo in epigrafe, Esaminati gli atti ufficiali, Sentito il calciatore nella seduta del 25/2/15; Osserva: Il reclamante contestava quanto riportato dall’arbitro nel proprio referto eccependo, in particolare, la circostanza secondo cui avrebbe tentato di colpirlo. Dall’esame del referto arbitrale, nel quale non viene riportata alcuna minaccia, si evince che il calciatore, una volta espulso, avrebbe tentato di colpirlo prima di essere accompagnato fuori dal rettangolo di gioco dai propri compagni. “a fine gara chiedeva scusa”. I fatti così accertarti consentono di ritenere eccessiva la sanzione inflitta in considerazione del fatto che non è dato sapere che tipo di minacce il calciatore avrebbe rivolto all’arbitro. Da non sottovalutare, infine, la circostanza che il reclamante si sia pentito del comportamento assunto ed abbia chiesto scusa al direttore di gara. In considerazione di ciò la sanzione inflitta è da ritenersi eccessiva. Pertanto la Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore FRANCHI Nazzareno al 31/03/2016.
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