COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°320 del 08/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CASTROCIELO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SUFFER TIBERIO PER 5 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 286 DEL 15/03/2016 (Gara: CASTROCIELO CALCIO – NUOVA SAN BARTOLOMEO del 13/03/2016 – Campionato di Seconda Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°320 del 08/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CASTROCIELO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SUFFER TIBERIO PER 5 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 286 DEL 15/03/2016 (Gara: CASTROCIELO CALCIO – NUOVA SAN BARTOLOMEO del 13/03/2016 – Campionato di Seconda Categoria) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 304 del 25/03/2016 La Corte Sportiva di Appello Territoriale; Visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali; La società reclamante ritiene eccessiva la sanzione comminata al proprio calciatore in quanto lo stesso avrebbe soltanto protestato, seppur in maniera vigorosa, nei confronti dell’Arbitro, ma senza alcuna azione violenta. La ricorrente ha quindi insistito per una riduzione della squalifica. Esaminata la dinamica dei fatti, così come descritti nel referto arbitrale, questa Corte ritiene che, in effetti, il comportamento del calciatore vada ricondotto ad un atteggiamento reiteratamente offensivo e gravemente minaccioso, ma senza alcun esito di natura aggressiva; e ciò, grazie al tempestivo intervento dei compagni, che nel trattenere il SUFFER, lo hanno tenuto a distanza dall’Arbitro. Pur censurando severamente la condotta del giocatore, la sanzione potrà quindi essere lievemente ridotta, anche per rapportare la stessa alle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi simili. Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Corte DELIBERA Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore SUFFER Tiberio a 4 gare.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it