COMITATO REGIONALE LAZIO — STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°320 del 08/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. LOSITANA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 225 DEL 17/03/2016 (Gara: TEVERE REMO – LOSITANA del 30/01/2016 – Campionato di Calcio a 5 Serie C2)

COMITATO REGIONALE LAZIO -- STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N°320 del 08/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. LOSITANA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 225 DEL 17/03/2016 (Gara: TEVERE REMO – LOSITANA del 30/01/2016 – Campionato di Calcio a 5 Serie C2) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 310 dell’1/04/2016 La Società LOSITANA, contestando la decisione con cui il primo Giudice, in accoglimento del reclamo della controparte, ha disposto la ripetizione della gara, asserisce che il comportamento del calciatore SPERATI Lorenzo (TEVERE REMO) – strattonamento dell’Arbitro e ripetute offese nei suoi confronti – avrebbe alterato gravemente le condizioni psicologiche di quest’ultimo al punto di indurlo giustamente a porre fine anticipatamente alla gara. Alla luce di quanto rappresentato, la ricorrente chiede che sia inflitta alla Società TEVERE REMO la punizione sportiva della perdita della gara e, in via secondaria, l’omologazione del risultato sul campo e, da ultimo, la ripetizione dell’incontro dal momento della sospensione, con il risultato già conseguito. Dalla lettura degli atti ufficiali si rileva la corretta valutazione dell’episodio da parte del Giudice Sportivo; infatti, lo strattonamento e le offese ricevute dall’arbitro non costituiscono, a parare di questa Corte, motivo sufficiente per la sospensione dell’incontro, non trattandosi di fatti talmente gravi da minare la lucidità di direzione della gara. Tanto premesso, le doglianze della reclamante appaiono prive di consistenza e le sue istanze improponibile, per cui questo Organo DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
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