COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 87 Del 07 Aprile 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 7.2.2. U.S.D. ACLI CALCIO CAMPOBASSO – – AVVERSO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DEL G.S.T. – COMUNICATO UFFICIALE N. 48 (INIBIZIONE DIRIGENTE) (GARA ACLI CALCIO CAMPOBASSO – MIRABELLO CALCIO DEL 6.03.2016 – TORNEO ESORDIENTI 11/11 CB GIRONE A – 4^ RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 87 Del 07 Aprile 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 7.2.2. U.S.D. ACLI CALCIO CAMPOBASSO – – AVVERSO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DEL G.S.T. – COMUNICATO UFFICIALE N. 48 (INIBIZIONE DIRIGENTE) (GARA ACLI CALCIO CAMPOBASSO – MIRABELLO CALCIO DEL 6.03.2016 – TORNEO ESORDIENTI 11/11 CB GIRONE A – 4^ RITORNO) La Corte Sportiva di Appello, a seguito del ricorso presentato dalla società U.S.D. Acli Calcio Campobasso, che chiedeva di essere ascoltata sui fatti posti alla base della decisione del G.S. Provinciale di Campobasso pubblicata sul C.U. n. 48 del 10 marzo 2016, fissava l’udienza del 22 marzo scorso per l’audizione. Al termine della audizione, ritenuto opportuno ascoltare l’arbitro della gara giocata in data 6 marzo 1016 tra la società ricorrente ed il Mirabello Calcio, rinviava la trattazione del ricorso alla udienza del 5 aprile 2014 per dare modo di convocare il direttore di gara nei modi di rito. In data odierna l’arbitro in questione, regolarmente convocato, non si è presentato e né ha fatto pervenire alcuna giustificazione. Prima dell’inizio della trattazione è stata depositata a mano la nota n. 1412/PDC/SEG/cb datata 5.04.2016, a firma del Presidente del Comitato Regionale Molise, con la quale si chiede la sospensione del giudizio in merito al ricorso in esame sino al termine delle indagini della Procura Federale appositamente investita della vicenda collegata alla sanzione della inibizione del Dirigente Tommasino Michele. Questa Corte Sportiva, ritenuto che la richiesta di cui sopra può essere accolta, anche perché conseguente ad una espressa volontà della società ricorrente manifestata con comunicazione scritta inviata al Presidente del C.R. Molise, DISPONE la sospensione del giudizio in corso in attesa delle risultanze delle indagini per le quali è stata investita la Procura Federale da parte del Presidente del C.R. Molise.
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