COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 07 Aprile 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara: A.S.D. REAL ZAPPONETA – A.S.D. MICHE SALVEMINI del 20 Marzo 2016. (Reclamo della A.S.D. MICHELE SALVEMINI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori LO RISO Pasquale e TOTARO Pierpaolo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 39 in data 24/3/2016 della Delegazione Provinciale di Foggia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 07 Aprile 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Gara: A.S.D. REAL ZAPPONETA – A.S.D. MICHE SALVEMINI del 20 Marzo 2016. (Reclamo della A.S.D. MICHELE SALVEMINI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico dei calciatori LO RISO Pasquale e TOTARO Pierpaolo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 39 in data 24/3/2016 della Delegazione Provinciale di Foggia). - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - effettuati i necessari accertamenti; - rilevato che dalla documentazione acquisita agli atti del processo è risultato che il comportamento assunto dal calciatore LO RISO Pasquale può definirsi gravemente antisportivo e irriguardoso nei confronti del direttore di gara per cui più adeguata si appalesa la squalifica per n. 6 gare (punizione aggravata per la qualità di capitano); - rilevato che anche il comportamento assunto dal calciatore TOTARO Pierpaolo è risultato irriguardoso e antisportivo nei confronti del direttore di gara per cui più adeguata si appalesa la squalifica per n. 5 gare; P.Q.M. D E L I B E R A Ridursi a 6 giornate di gara la squalifica inflitta al calciatore LO RISO Pasquale e a n, 5 giornate di gara la squalifica inflitta al calciatore TOTARO Pierpaolo; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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