COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 325 CSAT 30 DEL 05 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 158/A A.C.S.D. BORGO NUOVO (PA) Avverso inibizione fino al 30/11/2016 del dirigente sig. Rosario Fazzino – Campionato Giovanissimi Regionali Girone “A”, Gara Borgo Nuovo/Fincantieri del 06/03/2016 – C.U. n. 286 sgs 92 del 09/03/2016.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2015/2016 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 325 CSAT 30 DEL 05 APRILE 2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 158/A A.C.S.D. BORGO NUOVO (PA) Avverso inibizione fino al 30/11/2016 del dirigente sig. Rosario Fazzino - Campionato Giovanissimi Regionali Girone “A”, Gara Borgo Nuovo/Fincantieri del 06/03/2016 - C.U. n. 286 sgs 92 del 09/03/2016. Con tempestivo appello l’A.C.S.D. Borgo Nuovo chiede una congrua riduzione della sanzione che il Giudice Sportivo Territoriale ha irrogato a carico del dirigente sig. Rosario Fazzino “in guisa che sia adeguatamente proporzionata all’effettivo comportamento tenuto dallo stesso nonché ai relativi e concreti effetti”. Evidenzia infatti la società appellante che, per stessa ammissione del direttore di gara, il pur deprecabile episodio di cui si è reso protagonista il sig. Fazzino non ha comunque determinato conseguenze di sorta sull’incolumità dell’arbitro. All’udienza dibattimentale, il procuratore delegato dalla Società appellante ha illustrato e insistito nei motivi di appello e nelle relative conclusioni. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al termine del primo tempo il sig. Fazzino, introdottosi “con furia sbattendo la porta” nello spogliatoio dell’arbitro, strappava all’arbitro i documenti di gara consegnati in precedenza, non mancando di usare un comportamento protestatario, offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara e degli organi federali, sbattendogli, fra l’altro, le mani sul petto e poi sulla scrivania posta all’interno dello spogliatoio. Per l’effetto di quanto sopra e per il reiterarsi delle proteste finalizzate alla riconsegna di una nuova e diversa distinta dei nominativi degli addetti al servizio d’ordine, il gioco poteva riprendere, per la disputa del 2° tempo, solo dopo 25 minuti, comunque senza più gravi conseguenze a carico del direttore di gara. In ragione di quanto sopra e in rapporto a quanto commesso dal sig. Fazzino, il proposto gravame può trovare solo limitato accoglimento, dovendo questa Corte, peraltro, ribadire ancora una volta che, trattandosi di campionato di settore giovanile, è dovuta in via prioritaria (e non a posteriori) da parte dei dirigenti e degli altri addetti una attenta considerazione dei valori formativi ed educativi insiti nella organizzazione e nella partecipazione a gare che interessano giovanissimi calciatori. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto, contiene al 31/10/2016 la sanzione dell’inibizione a carico del sig. Rosario Fazzino. Per l’effetto, senza addebito della tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it